augusto

TASSAZIONE – CESSIONE DI BENE IMMOBILE STRUMENTALE – CONIUGI IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE – ATTIVITA’ D’IMPRESA DI UNO DI ESSI – ATTO IVA

(Cass.civ., sezione tributaria, ordinanza del 14 febbraio 2018, n. 3557, in QdD)
La «cessione di un immobile da parte di coniugi in regime di comunione legale dei beni, e strumentale all’esercizio dell’impresa da parte di uno soltanto di essi, costituisce non già un negozio avente ad oggetto plurime quote di proprietà comune, bensì un’operazione rilevante quale unitario atto di impresa; in conseguenza di ciò, tale cessione è soggetta, in via assorbente e per intero, ad Iva e non ad imposta proporzionale di registro».
È quanto deciso dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 14 febbraio 2018, n. 3557.
Il caso concreto ha riguardato la cessione, da parte di due coniugi in regime di comunione legale dei beni, uno dei quali titolare di un’impresa agricola, a favore di una società a responsabilità limitata, di un terreno edificabile, strumentale all’attività dell’impresa agricola.
Il relativo atto era stato tassato mediante l’applicazione dell’imposta fissa di registro, sul presupposto che il soggetto cedente era un imprenditore (esercente attività agricola in forma di impresa individuale) e, quindi, un soggetto Iva.
Secondo l’Amministrazione finanziaria l’atto in questione doveva invece essere tassato, in parte con l’applicazione dell’Iva, ed in parte con l’applicazione dell’imposta di registro.
Più precisamente, per l’Agenzia delle Entrate, la cessione della quota di un mezzo del cespite, riferibile alla moglie, avrebbe dovuto essere assoggettata ad imposta di registro; la restante quota di un mezzo, riferibile al marito, avrebbe dovuto invece essere assoggettata ad imposta sul valore aggiunto.
Di diversa opinione sono stati i giudici della Suprema Corte che hanno ricordato che:
– la comunione legale dei beni rappresenta una particolare forma di comunione senza quote;
– “nell’ipotesi di cessione di bene aziendale tale peculiare natura della comunione depone dunque per l’assorbente «ascrivibilità ai fini Iva dell’intera operazione al coniuge imprenditore, secondo quei caratteri di unitarietà e globale strumentalità del cespite ceduto posti in evidenza dalla […]  giurisprudenza di legittimità in materia» (giurisprudenza ampiamente richiamata nel corpo della sentenza).
I giudici hanno quindi concluso che «la cessione di un immobile da parte di coniugi in regime di comunione legale dei beni, e strumentale all’esercizio dell’impresa da parte di uno soltanto di essi, costituisce non già un negozio avente ad oggetto plurime quote di proprietà comune, bensì un’operazione rilevante quale unitario atto di impresa; in conseguenza di ciò, tale cessione è soggetta, in via assorbente e per intero, ad Iva e non ad imposta proporzionale di registro».