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DONANTE SOCIO DI SOCIETA’ DI PERSONA DICHIARATO FALLITO – REVOCATORIA NEI DUE ANNI – ART. 64 L.FALL. ***

DONANTE SOCIO DI SOCIETA’ DI PERSONA DICHIARATO FALLITO – REVOCATORIA NEI DUE ANNI – ART. 64 L.FALL. ***
(Cass.civ., sezione prima, sentenza del 24 giugno 2015, n. 13087, in www.cassazione.net)
L’atto di donazione con il quale viene trasferito un immobile dal marito (socio di società di persone) a favore della moglie, nei due anni anteriori la dichiarazione di fallimento, seppur rientrante nel perimetro degli accordi stipulati in vista della separazione personale fra i coniugi, è soggetto a revocatoria ai sensi dell’art. 64 l.fall. e, quindi, inefficace
nei confronti dei creditori del coniuge poi dichiarato fallito.
Nel caso concreto, prima di addivenire alla separazione il marito aveva compiuto un atto a titolo gratuito a favore della moglie con l’accordo che, una volta divenuti maggiorenni i figli, a questi ultimi sarebbe spettata la nuda proprietà.
Secondo i giudici il trasferimento seppure effettuato in vista della separazione, era comunque contraddistinto da causa gratuita e, dunque, assoggettabile a revocatoria secondo le regole relative a tali tipo di atto.
Per di più, la donna era economicamente autosufficiente, al punto da aver rinunziato all’assegno che, eventualmente, il marito le avrebbe dovuto versare.
Non può essere infine accolta l’eccezione sollevata per la quale il trasferimento immobiliare era da considerare contraddistinto da causa onerosa perché il marito era in
ogni caso tenuto a far fronte alle «esigenze dei minori», subordinatamente a «motivate richieste presentata di volta in volta» dalla moglie