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ESTINZIONE ANTICIPATA – CONTRATTO DI MUTUO – PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO BERSANI – MUTUO CONTRATTO PRIMA DELLA DISCIPLINA C.D. BERSANI

17/11/2016/in Mutuo e Finanziamenti

(Trib. Bologna, sezione seconda, sentenza del 3 giugno 2016, n. 1445, in Ipsoa)

La normativa c.d. “Bersani”, introdotta con D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in L. 2 aprile 2007, n. 40, si applica anche nell’ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato prima dell’entrata in vigore di detta disciplina, con particolare riferimento ai temi dell’estinzione anticipata e portabilità dei contratti di mutuo.
È quanto chiarito dal Tribunale di Bologna con sentenza del 3 giugno 2016, n. 1445.
Nel caso concreto, la parte mutuataria di un contratto di mutuo a tasso variabile, garantito da ipoteca ed avente durata di venticinque anni, aveva citato in giudizio un istituto di credito, quale successore (incorporante) di un altro istituto di credito con il quale essa parte attrice aveva contratto. Cronologicamente, la stipula del mutuo risaliva al giorno 2 ottobre 2003 ma il finanziamento era stato estinto prima della scadenza originariamente convenuta, ossia, nel mese di febbraio 2008.
Particolarità della fattispecie in esame è che il «contratto prevedeva, all’art. 7, che qualora avesse esercitato la facoltà di estinzione entro la scadenza della sessantesima rata di ammortamento (come in effetti avvenuto) la parte mutuataria avrebbe dovuto pagare una “indennità di estinzione
pari al 3% calcolata sul debito residuo alla data di estinzione secondo la seguente formula: debito residuo x 3/100″».
Tenuto conto che la clausola era contenuta in un contratto risalente all’anno 2003 e che con la riforma Bersani la disciplina ha subito significative modifiche, ad avviso della parte attrice (e parte mutuataria), la penale (recte: l’indennità di estinzione) determinata nella misura del 3%, non era dovuta, tenuto conto che la novella ha determinato detta indennità entro il tetto massimo dello 0,50% dell’importo residuo.
Questa misura, infatti, risulta dall’accordo stipulato il giorno 2 maggio 2007 tra ABI e associazioni dei consumatori, ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del Decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7.
Dal momento che gli attori avevano pagato alla Banca una somma a titolo di penale per anticipata estinzione del contratto di mutuo, determinata nella misura del 3% dell’importo residuo, a loro dire, essi avevano diritto ad ottenere la parziale restituzione di quanto pagato, oltre ad aver diritto al risarcimento dei danni “materiali” (determinabili nelle maggiori spese sostenute e negli interessi, tanto a titolo di danno emergente, quanto a titolo di lucro cessante), connessi alla necessità di stipulare con un’altra Banca un mutuo maggiore di quello che avrebbero dovuto contrarre se la convenuta si fosse conformata al dettato legislativo, oltre ai danni “morali” ed “esistenziali”.
In breve, ad avviso dei ricorrenti, l’estinzione anticipata del contratto non doveva essere tassata secondo le previsioni del contratto, bensì, applicando il regime di favore previsto nel decreto Bersani (nell’ottica di incentivare il sistema bancario) e, quindi, secondo le regole del sopracitato accordo che
ha posto condizioni molto più favorevoli per il consumatore in ipotesi di estinzione anticipata di contratti di mutuo.
Ebbene, i giudici considerano che «l’estinzione del precedente contratto di mutuo non era l’obiettivo, il risultato ultimo, degli attori, ma solo uno strumento per poter sostenere, a condizioni migliori e per effetto di sostituzione del mutuo originario (grazie dunque alla stipula di un nuovo contratto con altra banca), i costi relativi all’acquisto della prima casa»; di conseguenza, «nella specie […] si verte[va] in ipotesi di rinegoziazione del mutuo originario nella forma di estinzione del precedente mutuo e di stipula di un nuovo mutuo con surrogazione del nuovo mutuante nella garanzia
ipotecaria», con conseguente applicazione della disciplina relativa alla c.d. “portabilità” del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa.
Proprio per questo motivo, nel caso concreto si doveva richiamare non solo la disciplina posta nell’articolo 7 del decreto Bersani, bensì, anche quelle contenuta nel successivo articolo 8 posto in tema di “portabilità” dei contratti di mutuo.

 

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