FONDO PATRIMONIALE – DEBITI TRIBUTARI – IMPOSTE SUI REDDITI – BISOGNI DELLA FAMIGLIA

(Cass.civ., sezione terza, ordinanza dell’11 luglio 2017, n. 17076, in www.cassazione.net)
Rientrano entro il perimento dei “bisogni della famiglia” i debiti tributari contratti dall’imprenditore per imposte sui redditi, siccome correlati alla produzione di reddito familiare, da cui discende che i beni costituiti in fondo patrimoniale (dall’imprenditore e dal coniuge) possano essere ipotecati da parte di Equitalia.
È quanto deciso dalla Corte di Cassazione con ordinanza dell’11 luglio 2017, n. 17076.
Nel caso di specie si discuteva della validità di un’ipoteca iscritta da Equitalia sui beni immobili costituiti in fondo patrimoniale da un imprenditore (insieme alla moglie).
La Suprema Corte, confermando la legittimità dell’iscrizione, ha ricordato che l’esattore, tra l’altro, può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo che li hanno conferiti nel fondo qualora il debito del coniuge o del terzo sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni della famiglia.
Il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato, non già nella natura dell’obbligazione (legale o contrattuale), ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia; pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non
possono essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.
Ricordano i giudici che l’accertamento relativo alla riconducibilità del debito alle esigenze della famiglia costituisce un accertamento riservato al giudice di merito, con l’ulteriore precisazione che tale riconducibilità non può ritenersi sussistente o meno, per il solo fatto che il debito sia sorto
nell’esercizio dell’impresa o derivi dall’attività professionale del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia), ovvero per il
potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
In conclusione, come già chiarito dal giudice di seconde cure, nei bisogni della famiglia vanno ricompresi i debiti relativi all’impresa commerciale gestiti dal marito in quanto finalizzati al soddisfacimento delle future e più ampie esigenze della famiglia utili all’intero nucleo familiare.