LEGGE DI BILANCIO 2018 – PILLOLE

STERILIZZAZIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA

E’ stato sterilizzato l’aumento delle aliquote IVA previsto per l’anno 2018. Ne consegue che le aliquote IVA non subiscono variazioni. L’aumento è programmato a far data dal 1^ gennaio 2019 e dal 1^ gennaio 2020, secondo le seguenti modalità:

– l’aliquota del 10% passerà:

—–all’11,5% dal 1° gennaio 2019; e,

—–al 13% a decorrere dal 1° gennaio 2020;

– l’aliquota del 22% passerà:

—–al 24,2% dal 1° gennaio 2019;

—–al 24,9% dal 1° gennaio 2020; e,

—–al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La disposizione va collocata nell’ambito della parziale sterilizzazione delle «clausole di salvaguardia» inerenti le aliquote dell’IVA, di cui all’articolo 1, comma 718, l. 23 dicembre 2014, n. 190 s.m.i..

DETRAZIONI

È stata prevista la proroga (e talune modifiche circa le percentuali), fino al 31 dicembre 2018, delle detrazioni fiscali IRPEF relative alle spese sostenute per:

-gli interventi di ristrutturazione edilizia;

-gli interventi di riqualificazione energetica;

-gli interventi antisismici.

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

É stata prevista la proroga, al 31 dicembre 2018, del termine già fissato al 31 dicembre 2017 per usufruire della detrazione fiscale in relazione alle spese sostenute per gli interventi volti ad ottenere un risparmio energetico.

La relativa disciplina è stata però in parte modificata. La misura della detrazione è stata fissata, in genere, nel 65% della spesa (con riferimento alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018), salvo talune eccezioni.

La misura della detrazione è stata ridotta al 50% (dal 65%) per le spese sostenute, a far data dal 1^ gennaio 2018, in relazione ad interventi di risparmio energetico di:

— acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

— schermature solari.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

È stata prevista la proroga, fino al 31 dicembre 2018 (spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018), della detrazione del 50% delle spese sostenute in relazione ad interventi per ristrutturazioni edilizie.

La detrazione dall’imposta lorda spetta fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Le informazioni inerenti gli interventi effettuati devono essere inviate, in via telematica, all’ENEA, la quale (in analogia a quanto previsto per gli interventi di riqualificazione energetica), è titolare della funzione di controllo e monitoraggio circa le attività eseguite.

L’ENEA deve elaborare le informazioni pervenute e trasmettere una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.

DETRAZIONE IVA 50% ACQUISTO DI IMMOBILI RESIDENZIALI – CLASSE ENERGETICA A E B

Non è stata prorogata la disposizione prevista nell’articolo 1, comma 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con scadenza al 31 dicembre 2017, concernente la detraibilità, ai fini IRPEF, del 50 per cento dell’IVA nel caso di acquisto di immobili residenziali di classe energetica A e B.

LEGGE BUCALOSSI – EDIFICABILITA’ DEI SUOLI

È stato modificato l’articolo 20 della l. n. 10/1977 (legge Bucalossi) e prevista l’estensione dell’agevolazione contenuta nell’articolo 20 della legge Bucalossi, circa l’edificabilità dei suoli, anche a tutti gli atti preordinati:

-alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati

ed enti pubblici; nonché,

-a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

Si tratta dell’assoggettamento degli atti di trasferimento all’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, ai sensi dell’articolo 32, comma secondo, d.P.R. n. 601/1973.

Le convenzioni contemplate nella norma sono principalmente quelle nelle quali il concessionario si impegna, a mezzo di una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo (articoli 7 e 8, l. n. 10/1977, articoli 17 e 18, d.p.r. 380/2001). La medesima disciplina trova applicazione con riferimento a tutte le convenzioni e atti di cui all’articolo 40 bis della legge provinciale di Bolzano n.13/1997, per le quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.

PROMOZIONE DI FORME DI IMPRENDITORIA IN AGRICOLTURA, AI COLTIVATORI DIRETTI E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (articolo 1, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99), con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è stato previsto l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

-per un periodo massimo di trentasei mesi;

-ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Inoltre, sempre al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell’attività d’impresa per il triennio 2018-2020:

-i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant’anni, anche organizzati in forma associata;

-i quali non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli;

-i quali stipulino con imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un contratto di affiancamento (secondo le presenti disposizioni);

hanno accesso prioritario ai mutui agevolati (agevolazioni previste dal capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 – Misure in favore dello Sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale).

Il contratto di affiancamento:

-deve essere allegato al piano aziendale presentato all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

-può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente;

-impegna:

—da un lato, l’imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;

—dall’altro lato, il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell’impresa, d’intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d’impresa.

L’affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l’imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore.

Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell’azienda ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.

E’ stato inoltre riconosciuto il diritto di prelazione agraria ed il correlativo diritto di riscatto (di cui all’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590) a favore del giovane imprenditore, in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto.

Infine, è stato previsto che nel periodo di affiancamento, il giovane imprenditore sia equiparato all’imprenditore agricolo professionale (articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99), da cui discende che se si tratta di persona fisica iscritta nella gestione previdenziale ed assistenziale, può beneficiare delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

Infine, l’articolo 1, comma 515 della legge di bilancio ha equiparato ai coltivatori diretti (ai fini dell’articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203), anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

In virtù della novità normativa, in caso di affitto di fondi rustici ad imprenditore agricolo professionale, iscritto nella relativa gestione previdenziale, si applica la disciplina sottoindicata, dettata per l’affitto a coltivatore diretto.

Sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando, la costituzione in forma associativa e  cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente.

Sono inoltre equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni.

Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

Sono stati riaperti i termini per la rivalutazione dei beni di impresa e la rideterminazione dei valori di acquisto, vale a dire che è prevista la proroga dei termini per:

-rivalutare il valore dei terreni (edificabili o con destinazione agricola); e,

-rivalutare il valore delle partecipazioni (non negoziate in mercati regolamentati);

da parte di persone fisiche, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva determinata in base al valore dei beni risultante dalla perizia di stima.

Si tratta quindi della riapertura dei termini previsti nell’articolo2, comma secondo, d.l. n.282/2002 per la rideterminazione contabile di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili di cui agli articoli 5 e 7, l. n.448/2001.

A tale proposito, è stata confermata l’aliquota dell’8% in relazione alla relativa imposta sostitutiva.

Ai sensi del comma 998:

-per le partecipazioni, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è dell’8 per cento;

-per i terreni, l’aliquota è raddoppiata rispetto a quella disposta all’articolo 7, comma 2, l. n.448/2001 (che prevede il 4%) ed

è così pari all’8 per cento.

È possibile rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018.

Il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva è fissato:

—al 30 giugno 2018, se viene esercitata l’opzione di pagamento in un’unica rata unica;

—salvo non si opti per il pagamento in tre rate annuali di pari importo.

La perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2018.

Occorre ricordare che l’Agenzia delle Entrate (risoluzione 27 maggio 2015, n. 53/E) ha precisato che anche se il giuramento per asseverare la perizia è successivo all’atto di vendita, la redazione della perizia stessa deve essere precedente alla vendita.