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MUTUO- TITOLO ESECUTIVO – NATURA DELLA QUIETANZA

14/01/2016/in Mutuo e Finanziamenti

(Cass.civ., sezione terza, sentenza del 27 agosto 2015, n. 17194, in www.gazzettanotarile.com)

«Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi del’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge»

La Corte di Cassazione nella sentenza in esame si è occupata della valenza di titolo esecutivo che può avere un contratto di mutuo con relativo, ma successivo, atto di quietanza.

In particolare, una società aveva erogato un mutuo (in valuta tedesca – marchi – la vicenda risale a prima dell’introduzione dell’euro) a favore di altra società e l’amministratore pro-tempore (costituitosi anche fideiussore a garanzia della restituzione della somma mutuata) aveva rilasciato poco tempo dopo, un atto di quietanza delle somme ricevute.

Nei primi anni di ammortamento la società aveva restituito le rate nel rispetto delle scadenze prestabilite nel contratto di mutuo ma, successivamente, era divenuta inadempiente.

A latere erano stati attivati taluni procedimenti penali, per falsità di atti, all’esito dei quali la società

mutuataria era stata condannata a restituire alla società mutuante la somma di circa due milioni di euro.

Una volta attivata da terzi una procedura esecutiva nei confronti dei fideiussori, la società mutuante era intervenuta nel procedimento, facendo valere quale titolo esecutivo il contratto di mutuo correlato dall’atto di quietanza attestante l’effettiva erogazione delle somme. Avverso tale intervento i fideiussori avevano poi proposto opposizione all’esecuzione eccependo come essi stessi non fossero parti del giudizio civile conclusosi con sentenza di condanna alla restituzione della somma erogata a titolo di mutuo.

Giunta la vicenda in Cassazione, quest’ultima stabilisce che per qualificare un contratto di mutuo come titolo esecutivo, riconducibile quindi al perimetro dei titoli indicati nell’art. 474 c.p.c., è essenziale considerare se la somma oggetto del finanziamento sia stata resa immediatamente “disponibile” a favore della parte mutuataria in quanto tale circostanza costituisce il presupposto in base al quale sorge l’obbligo di restituzione.

Per determinare il momento nel quale sorge il diritto alla restituzione delle somme erogate, precisano i giudici della Corte di Cassazione, è sufficiente considerate la traditio della somma intesa in senso giuridico; così precisano i giudici dopo aver però ribadito la tesi tradizionale che qualifica il «contratto di mutuo [come] un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo».

Alla luce di quanto detto, «[s]i affianca pertanto in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro, l’acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore».

L’elemento discretivo giacchè possa darsi luogo al recupero delle somme, nell’ambito di un contratto di mutuo, è dunque ascrivibile al momento nel quale la parte mutuante perde la disponibilità giuridica delle somme mutuate, le quali passano alla parte mutuataria, quanto meno figurativamente, fino a quando non c’è la consegna materiale.

Ebbene, per poter valutare la realità del contratto di mutuo, e quindi per poterne valutare l’idoneità ad essere utilizzato quale titolo esecutivo, l’esistenza di un separato atto di quietanza non è di per sé indice inequivoco di una semplice promessa di dare a mutuo o comunque di un contratto di mutuo di natura consensuale e non reale. L’indagine va quindi estesa al valore di titolo esecutivo del contratto di mutuo ed occorre accertare non solo se è stato concluso un contratto reale di mutuo ma anche se esso costituisca 0 effettivamente titolo esecutivo.

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