Notiziario n. 14/2016 Diritto bancario e T.U. Finanze – RIFORMA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO ***

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2016, n. 87, la legge 8 aprile 2016, n. 49, con la quale è stato convertito con modificazioni il decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, che ha introdotto misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

Con riguardo alle banche di credito cooperativo, si segnala che, rispetto al decreto legge […], le modifiche sono state significative e hanno riguardato in particolare:

l’introduzione del sistema della “way out”, che consente alle banche di esercitare la facoltà di non aderire a un gruppo bancario. Quest’ultime, infatti, avranno 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione per decidere, da sole ovvero congiuntamente con altre banche, di fare istanza alla Banca d’Italia per conferire la loro azienda in una società per azioni esercente attività bancaria. Possono beneficiare di questa facoltà solo le banche che al 31 dicembre 2015 avevano un patrimonio netto maggiore di 200 milioni di euro e a condizione che queste versino allo Stato un importo pari al 20% del patrimonio netto risultante dallo stesso bilancio del 31 dicembre 2015;

la possibilità per la capogruppo di sottoscrivere azioni di finanziamento, emesse dalle banche del gruppo, anche quando questa non risieda nel territorio dell’emittente (in deroga al principio di territorialità) e anche quando il valore nominale delle azioni sottoscritte sia superiore a 100.000 euro (in deroga ai limiti di partecipazione previsti per i soci ordinari);

la facoltà per le banche di credito cooperativo di aderire temporaneamente, durante la fase di costituzione dei gruppi bancari cooperativi, a un Fondo promosso dall’associazione di categoria che coadiuvi il processo di adeguamento alle riforme introdotte. In particolare, attraverso l’adesione al Fondo, la banca che non ha ancora aderito ad un gruppo potrà continuare ad esercitare attività bancaria.