PREZZO-VALORE – PERTINENZE – CESSIONE DI TERRENI AGRICOLI E FABBRICATO AD USO MAGAZZINO

(Commissione Tributaria Provinciale di Novara, sezione sesta, sentenza del 1^ marzo 2016, n. 48/2016, in www.italiaoggi.it)
Il meccanismo del prezzo-valore si può applicare alla cessione di terreni agricoli e fabbricati ad uso magazzino, qualora destinati a costituire pertinenza dell’adiacente immobile ad uso abitativo, sul presupposto che l’acquisto sia finalizzato all’ampliamento del giardino pertinenziale; quest’ultima circostanza deve emergere in modo chiaro dall’atto.
È quanto chiarito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Novara con sentenza del 1^ marzo 2016, n. 48/2016.
Nell’atto notarile, gli acquirenti avevano richiesto l’applicazione dell’agevolazione del c.d. “prezzovalore” in quanto gli immobili oggetto di compravendita erano destinati a costituire pertinenza di altro immobile abitativo di proprietà dell’acquirente; ad avviso dell’Ufficio, tuttavia, la regola fiscale del “prezzo-valore” non poteva essere applicata in quanto non sussisteva in modo certo un rapporto di accessorietà tra quanto oggetto di compravendita ed il bene principale, cosicché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovevano essere corrisposte in misura proporzionale.
Nella motivazione della sentenza i giudici hanno preliminarmente reso la definizione di “pertinenza” e considerato i presupposti oggettivi e soggettivi in presenza dei quali può sussistere il vincolo di pertinenzialità.
A tale proposito, viene richiamata la definizione di pertinenze resa nel codice civile, per la quale si tratta delle «cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di una altra cosa», ove «la destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale
sulle medesima» (art. 817 c.c.). Inoltre, affinché sussista un vincolo pertinenziale tra due res, devono sussistere taluni presupposti quali, «la soggettività, rappresentata dalla volontà effettiva di creare un vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale tra due beni e la oggettività consistente nel rapporto funzionale tra la cosa principale e quelle accessorie».
I giudici sottolineano inoltre come il legislatore fiscale non abbia posto alcuna restrizione, né in ordine alla tipologia, né in ordine al numero delle pertinenze che rilevano al fine di potersi avvalere della regola in esame del “prezzo-valore” (art. 1, comma 497, L. 266/2005) e ciò siccome, come
evidenziato dalla circolare n. 6 del 13 febbraio 2006, «non emergono limitazioni quantitative all’acquisto di immobili con destinazione pertinenziale».