Registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento DAT

Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Introduzione

Il 17 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 10 dicembre 2019 n. 168 recante il Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), in attuazione del disposto dell’articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) (vedi in CNN Notizie del 31 gennaio 2020).

I notai sono tra i principali soggetti chiamati ad alimentare la Banca Dati, anche con le copie autentiche informatiche delle DAT da loro redatte e degli altri atti collaterali (accettazione, rinunzia, revoca e sostituzione del fiduciario, atti modificati o di revoca delle DAT), come previsto dalla Legge 219/2017 sul consenso informato.

È stato previsto che l’alimentazione della Banca Dati DAT del Ministero della Salute, avvenga, per gli atti notarili, in cooperazione applicativa con la Rete Unitaria del Notariato (art. 5 DM 168/19).

Di seguito le istruzioni  del Coordinatore della Commissione Informatica, Vincenzo Gunnella

Come si trasmette

Si deve utilizzare un applicativo messo a disposizione da Notartel (vedi in Primo Piano home page R.U.N. del 1° febbraio 2020) e disponibile all’indirizzo https://webrun.notariato.it/dat/

Entro quando si deve trasmettere

Il Regolamento stabilisce che dal 1° febbraio la trasmissione deve avvenire, con espressione mutuata dal codice civile, “senza indugio” (art. 3, co. 2 DM 168/19).

Cosa si deve trasmettere e in che momento

La Banca Dati DAT è predisposta per ricevere sia i dati relativi all’atto contenente le disposizioni, che una copia autentica informatica dell’atto stesso.

Se il disponente non ha consentito all’invio della copia dell’atto, i dati relativi devono comunque essere trasmessi alla Banca Dati DAT, ed il sistema indica automaticamente che la copia dell’atto è reperibile presso lo studio del Notaio; è quindi opportuno rendere edotto il disponente della conseguenza del mancato consenso all’invio della copia autentica della DAT alla Banca Dati.

Il regolamento prevede anche che si debba acquisire l’indirizzo e-mail del disponente, ed eventualmente del fiduciario, nel caso in cui essi intendano ricevere comunicazione dell’inserimento della DAT nella Banca Dati.

Disposizioni transitorie

Qualora la DAT sia stata ricevuta anteriormente all’entrata in vigore del Regolamento, l’articolo 11 prevede che il Notaio debba provvedere:

entro 60 giorni dal 1^ febbraio 2020 (data di attivazione della Banca Dati DAT), alla trasmissione dei dati dei soggetti che hanno richiesto atti di disposizioni anticipate di trattamento;

entro 180 giorni dal 1^ febbraio 2020 (data di attivazione della Banca Dati DAT), anche all’invio della copia autentica informatica della DAT.

L’orientamento ministeriale, come si rileva dalla relativa informativa privacy, appare confermare che la copia autentica della DAT debba essere comunque inviata, ove non consti una esplicita contraria volontà espressa dal disponente.

Occorre provvedere alle formalità suindicate anche nel caso in cui il soggetto disponente sia nel frattempo deceduto, per consentire agli interessati di consultare la DAT, per eventuali verifiche di carattere medico che si rendessero necessarie.

Trattamento dei dati

I soggetti che alimentano la banca dati e quindi anche i notai sono titolari del trattamento di raccolta, conservazione e trasmissione dei dati; le informative da fornire al cliente sono:

– obbligatoriamente quella del singolo notaio,

– facoltativamente quella fornita dal Ministero che riguarda solo il trattamento relativo alla banca dati.

Istruzioni e assistenza

Le istruzioni per la compilazione, l’applicativo e i modelli delle informative sono disponibili sulla pagina RUN > Il Notaio > Disposizioni Anticipate di Trattamento > Banca Dati Nazionale DAT.