SOCIETA’ DI PERSONE – QUOTE FUORI DALLA COMUNIONE DI BENI – TRIB. PERUGIA, 21 LUGLIO 2015 – (Porracciolo, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 10/9/2015)
Le partecipazioni in società di persone acquistate da uno dei coniugi sono escluse dal regime della
comunione legale di beni immediata. È quanto affermato dal giudice monocratico presso il Tribunale di Perugia in un caso nel quale una donna aveva adito l’autorità giudiziaria per sentir dichiarare che le partecipazioni in una società di persone agricola, costituita dal coniuge, pendente il regime di comunione legale dei beni, erano da considerare acquisti ai sensi dell’art. 177 lett. a) c.c.. Due anni dopo la costituzione, il marito aveva venduto al fratello (altro socio) la partecipazione in oggetto, per il prezzo di euro quarantaseimila e, dunque, la moglie, sul presupposto che detta quota rientrasse nella comunione dei beni, aveva chiesto la condanna del coniuge “al pagamento dell’equivalente secondo i valori correnti della ricostituzione della comunione” (art. 184, comma 3,
c.c.). Secondo l’autorità giudiziaria «il tema della comunione degli acquisti vede un panorama
interpretativo non sempre conforme, e ciò a causa della vaghezza terminologica con cui il legislatore ne individua l’oggetto». In particolare, secondo l’AG, affinché le partecipazioni sociali siano o meno acquisti “in comunione immediata” ex art. 177, lett. a) c.c., rileva il regime di responsabilità cui è soggetto il coniuge socio. Qualora questi preservi la responsabilità limitata, come nel caso di partecipazioni in società di capitali, queste ultime rientrano nel regime della comunione
legale dei beni; in caso contrario (come per le partecipazioni in società di persone), esse sono
soggette al regime della c.d. comunione de residuo.
Tale posizione consapevolmente si pone in contrasto con quella assunta dalla Corte di Cassazione con pronuncia n. 2569/2009.