1) RAGIONE SOCIALE – E’ costituita una società in accomandita semplice sotto la ragione sociale: “……………..”.
2) SEDE SOCIALE – La società ha sede in ……… Via ………………… n. ……………
3) OGGETTO SOCIALE – La società ha per oggetto:
……………….
La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, prestare fideiussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.
4) CAPITALE SOCIALE – Il capitale sociale è di euro …………. sottoscritto dai soci nelle seguenti proporzioni:
………………… per euro ……………
………………… per euro ……………
………………… per euro ……………
Tutte le quote sono liberate mediante conferimenti in denaro per il corrispondente importo. I sottoscritti dichiarano che il capitale sociale è già stato interamente versato nelle casse sociali.
Il signor ……………. è socio accomandatario, mentre i signori …………. sono soci accomandanti, con responsabilità limitata alla quota di capitale sottoscritta.
5) FINANZIAMENTI SOCI – I soci possono eseguire, su richiesta dell’organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.
6) DURATA – La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga, anche tacita, ai sensi di legge.
7) AMMINISTRAZIONE – L’amministrazione e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano ai soci accomandatari disgiuntamente tra loro per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre spettano a tutti i soci accomandatari congiuntamente tra loro per gli atti di straordinaria amministrazione. L’organo amministrativo è autorizzato a nominare procuratori e institori.

(oppure)

L’amministrazione e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano ai soci accomandatari congiuntamente tra loro, sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione. L’organo amministrativo è autorizzato a nominare procuratori e institori.

(oppure)

L’amministrazione e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano ai soci accomandatari disgiuntamente tra loro, sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione. L’organo amministrativo è autorizzato a nominare procuratori e institori.
8) RIMBORSO SPESE E COMPENSO – Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni. Con il consenso di tutti i soci può essere stabilito un compenso annuo a favore degli amministratori.
9) CONTROLLI DEI SOCI ACCOMANDANTI – I soci accomandanti possono compiere atti di ispezione e di sorveglianza ai sensi dell’articolo 2320 del codice civile, anche avvalendosi dell’opera di un professionista di fiducia, il cui nominativo deve essere comunicato ai soci accomandatari.
10) ESERCIZI SOCIALI – Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
11) BILANCIO – Alla fine di ogni esercizio sociale i soci amministratori redigono il bilancio con le modalità previste dalla legge, e lo depositano nella sede della società entro novanta giorni dal termine dell’esercizio, dandone sollecita comunicazione agli altri soci ai sensi di legge. Il bilancio si intende approvato dopo trenta giorni dal deposito, se non sono state fatte osservazioni da parte dei soci.
12) UTILI E PERDITE – Gli utili risultanti dal bilancio sono ripartiti tra i soci in proporzione alle quote di partecipazione alla società; nella stessa misura sono sopportate le eventuali perdite, ferma restando per i soci accomandanti la limitazione prevista dall’articolo 2313 del codice civile.
13) CESSIONE DELLE QUOTE – Le quote dei soci possono essere trasferite per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, solo con il consenso di tutti i soci.
14) MORTE DI UN SOCIO – In caso di morte di un socio accomandatario gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi entro sei mesi, in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno del decesso, a meno che preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi, con il loro consenso.
In caso di morte di un socio accomandante gli eredi subentrano di diritto nella partecipazione del defunto.
15) RECESSO – Ciascun socio può recedere dalla società dandone preavviso di sei mesi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata agli altri soci, oppure con comunicazione scritta, sottoscritta per ricevuta dagli altri soci. I soci non receduti possono liquidare la quota del socio recedente in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno del recesso, oppure sciogliere la società.
16) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE – Allo scioglimento della società i soci stabiliscono di comune accordo le modalità della liquidazione e ne nominano l’organo, determinandone i poteri. La fase di liquidazione può essere evitata se al momento dello scioglimento la società non ha debiti e i soci decidono di ripartirsi direttamente l’eventuale patrimonio sociale residuo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, anche mediante assegnazioni in natura.
17) CLAUSOLA COMPROMISSORIA – Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori o i liquidatori , aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell’arbitrato è stabilita, nell’ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall’arbitro nominato. L’arbitro procede in via rituale, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell’arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
18) MODIFICA DEI PATTI SOCIALI – Per la modifica dei patti sociali è necessario il consenso di tutti i soci.
19) RINVIO ALLA LEGGE – Per quanto non previsto dai patti sociali si richiamano le disposizioni di legge.