Nel redigere i patti sociali di una società semplice agricola è importante ricordare che la ragione sociale deve contenere l’indicazione “società agricola”, mentre non è necessario precisare che si tratta di una società semplice, e non è neppure obbligatorio inserire il nome di uno dei soci. La società, dunque, può anche avere un nome di fantasia.
L’oggetto sociale deve essere limitato alle attività agricole e alle attività connesse (è consigliabile indicarle espressamente come attività esclusive), per poter godere delle agevolazioni fiscali.
Non sono previsti limiti per il capitale sociale, che quindi può anche essere molto basso, dato che comunque i soci rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio personale.
L’amministrazione può essere affidata a un solo socio (amministratore unico), a più soci oppure anche a tutti i soci. Se ci sono più amministratori è necessario precisare se devono agire in via congiunta (occorre la firma di tutti gli amministratori) o disgiunta (basta la firma di un amministratore), eventualmente distinguendo tra atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, oppure fissando un limite massimo in denaro fino al quale è sufficiente la firma singola di un amministratore.
1) RAGIONE SOCIALE – Tra i signori ……………… è costituita una società semplice, sotto la ragione sociale: “……………….. società agricola”.
2) SEDE SOCIALE – La società ha sede in ………….. via …………. n. …
3) OGGETTO SOCIALE – La società ha per oggetto esclusivo l’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e delle attività connesse.
4) CAPITALE SOCIALE – Il capitale sociale è di euro … sottoscritto dai soci nelle seguenti proporzioni: …………………………………
5) FINANZIAMENTO DA PARTE DEI SOCI – I soci possono eseguire, su richiesta dell’organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.
7) AMMINISTRAZIONE – L’amministrazione e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano ai soci disgiuntamente tra loro per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre spettano a tutti i soci congiuntamente tra loro per gli atti di straordinaria amministrazione.
(oppure)
L’amministrazione e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano ai soci congiuntamente tra loro, sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
(oppure)
L’amministrazione e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano ai soci disgiuntamente tra loro, sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
8) RIMBORSO SPESE E COMPENSO – Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni. Con il consenso di tutti i soci può essere stabilito un compenso annuo a favore degli amministratori.
9) ESERCIZI SOCIALI – Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Gli amministratori devono presentare ai soci il rendiconto della gestione entro centoventi giorni dalla fine dell’esercizio sociale.
10) UTILI E PERDITE – Utili e perdite risultanti dal rendiconto sono ripartiti e sopportati dai soci in proporzione alle quote di partecipazione alla società.
11) CESSIONE DELLE QUOTE – Le quote dei soci possono essere trasferite per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, solo con il consenso espresso di tutti gli altri soci.
12) MORTE DI UN SOCIO – In caso di morte di uno dei soci gli altri devono liquidare la quota agli eredi in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno del decesso, a meno che preferiscano sciogliere la società oppure continuarla con gli eredi stessi, con il loro consenso.
13) RECESSO – Ciascun socio può recedere dalla società dandone preavviso di centottanta giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata agli altri soci, oppure con comunicazione scritta, sottoscritta per ricevuta dagli altri soci. I soci non receduti possono liquidare la quota del socio recedente in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno del recesso, oppure sciogliere la società e metterla in liquidazione.
14) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE – Venendosi a sciogliere per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo il rapporto sociale, i soci decidono le modalità della liquidazione e ne nominano l’organo, determinandone i poteri. La fase di liquidazione può essere evitata se alla data del verificarsi della causa di scioglimento non sussistono debiti sociali e i soci decidono di ripartirsi direttamente l’eventuale patrimonio sociale residuo in proporzione alle rispettive quote, anche mediante assegnazioni in natura.
15) CLAUSOLA COMPROMISSORIA – Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori o i liquidatori, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell’arbitrato è stabilita, nell’ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall’arbitro nominato. L’arbitro procede in via rituale, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell’arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
16) MODIFICA DEI PATTI SOCIALI – Per la modifica dei presenti patti sociali è necessario il consenso di tutti i soci.
17) RINVIO ALLA LEGGE – Per tutto quanto non previsto dai patti sociali si richiamano le disposizioni di legge in materia di società semplice.