LA SOCIETÀ CON UN SOLO SOCIO
La società con un unico socio sta avendo sempre più successo. Le statistiche degli ultimi anni rilevano una crescita esponenziale delle società unipersonali in tutta Italia. Si tratta pur sempre di una piccola percentuale sul totale delle società esistenti, ma il loro numero aumenta ogni anno, con un ritmo molto superiore a quello degli altri tipi di società. La società unipersonale, quindi, piace sempre di più agli imprenditori italiani, che stanno superando l’iniziale diffidenza per questo strumento relativamente nuovo.
La società unipersonale, grazie alla limitazione di responsabilità che essa consente, rappresenta oggi un’opportunità interessante per chi intende intraprendere un’attività di impresa individuale, ma anche per “trasformare” in società un’impresa individuale esistente, approfittando del regime fiscale conveniente.
Chiariamo subito che quando parliamo di società unipersonale intendiamo solo una società di capitali: s.r.l. o s.p.a.. La società di persone deve avere sempre almeno due soci, salvo che in via transitoria, per non più di sei mesi, nel caso in cui un socio rimanga da solo in seguito al recesso o alla cessione della quota da parte dell’altro socio, oppure alla sua morte. E’ una situazione provvisoria, che la legge ammette solo per dare a chi è rimasto solo un tempo ragionevole per fare entrare qualcun’altro nella società. Al termine dei sei mesi, se non è entrato almeno un altro socio, la società si scioglie automaticamente. La società con un unico socio è dunque necessariamente una società di capitali. La maggior parte di esse è una società a responsabilità limitata, dato che la s.r.l. costituita nella forma unipersonale è prevista già dal 1993. Dal 2004, però, con la riforma del diritto societario, è stata introdotta anche la possibilità di costituire una società per azioni unipersonale.
Per comprendere le ragioni del successo della società unipersonale, occorre analizzare le caratteristiche di questa strana forma sociale.
Parlare di una società con un solo socio sembra già un controsenso, perché il concetto di società implica la collaborazione tra più soggetti, che si mettono insieme per gestire un’impresa. Nella società unipersonale il soggetto è uno solo, quindi sarebbe più corretto parlare di impresa individuale con responsabilità limitata. Ed è proprio di questo che si tratta. Al di là delle formule giuridiche, ciò che conta è che l’imprenditore che gestisce da solo un’attività commerciale può utilizzare questo strumento per evitare la responsabilità illimitata che da sempre caratterizza l’esercizio dell’impresa individuale. L’imprenditore, insomma, può decidere di destinare all’esercizio dell’impresa solo un capitale determinato, mantenendo al sicuro da ogni rischio il resto del suo patrimonio. E’ questo aspetto che ha determinato il successo, sempre crescente, della società unipersonale. Nella realtà italiana, fatta principalmente di piccole e medie imprese, le aziende che fanno capo a una sola persona sono moltissime, e quando raggiungono una certa dimensione si trovano inevitabilmente in difficoltà con il regime di responsabilità illimitata previsto dal codice civile. Il rischio insito in qualsiasi attività imprenditoriale può infatti mettere a repentaglio il risultato di decenni di duro lavoro. Fino a qualche anno fa l’unica soluzione era quella di fingere di costituire una società, facendo sottoscrivere una piccola quota simbolica a un familiare. L’impresa individuale unipersonale è sempre stata un tabù per il nostro legislatore, ma nel 1993 una direttiva dell’Unione Europea ha imposto a tutti gli Stati membri di ammettere, in alternativa, l’impresa individuale unipersonale oppure la società unipersonale a responsabilità limitata. Il nostro legislatore ha scelto di creare la società con un unico socio. Grazie ad essa l’imprenditore individuale può ottenere di limitare la propria responsabilità al capitale investito nell’azienda, e quindi mantenere al sicuro il proprio patrimonio personale. Non si tratta, però, di un’impresa individuale. Formalmente abbiamo una società, sia pure con un unico socio.
La società unipersonale, pur avendo un solo socio, continua a funzionare secondo le regole ordinarie. C’è quindi l’assemblea (anche se composta da una sola persona), un organo amministrativo (che può essere il socio stesso, ma anche essere composto da una o più persone estranee alla società) e, se necessario, l’organo di controllo.
L’atto costitutivo e lo statuto della società restano i soliti, anche se alcune clausole (per esempio la clausola di prelazione) non possono trovare applicazione fino a che la società ha un unico socio. Bisogna infatti tenere presente la possibilità che il numero dei soci aumenti, durante la vita della società, in seguito a una semplice cessione di quote. Una società, dunque, può nascere con un unico socio e diventare poi pluripersonale, se entrano nuovi soci, oppure può nascere come una normale società con più soci, e diventare poi unipersonale nel corso della sua vita. In entrambi i casi lo statuto, se è ben formulato, può rimanere sempre lo stesso.
La legge prevede però alcune regole particolari per la società unipersonale. Anzitutto, quando la società viene costituita con un atto unilaterale è necessario versare l’intero capitale sociale prima dell’atto costitutivo (anziché il 25% previsto per le altre società di capitali). Lo stesso avviene per l’aumento di capitale sottoscritto dall’unico socio. Quando si concentra in un unica persona la titolarità di tutte le quote di una società preesistente, i versamenti ancora dovuti devono essere eseguiti entro novanta giorni.
Quando l’intera partecipazione appartiene a un solo socio o quando cambia la persona dell’unico socio, l’organo amministrativo deve depositare nel registro delle imprese, entro trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci, una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e della cittadinanza dell’unico socio. Apposita dichiarazione deve essere depositata nel registro delle imprese quando si ricostituisce la pluralità dei soci. In ogni caso la pubblicità può essere eseguita anche direttamente dal socio unico o da colui che cessa di essere tale.
Ricordiamo che negli atti e nella corrispondenza della società deve essere sempre indicato che è unipersonale, senza bisogno di specificare il nome del socio unico. Questo non significa che l’indicazione debba essere introdotta nella denominazione della società: è sufficiente la semplice menzione negli atti e nella corrispondenza, come avviene per il capitale sociale. L’introduzione della dicitura nella denominazione sociale è sicuramente inopportuna, perché costringerebbe a modificarla in caso di ricostituzione della pluralità dei soci, ed è addirittura considerata illegittima dalla giurisprudenza più recente.
I contratti della società con l’unico socio e le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori oppure da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
Per assicurarsi che questi adempimenti particolari siano effettivamente eseguiti dall’unico socio, la legge prevede che in alcuni casi la sanzione sia particolarmente grave, cioè la perdita del beneficio della responsabilità limitata. E’ per questo, probabilmente, che alcuni rimangono ancora diffidenti verso la società unipersonale, nonostante sia prevista da anni nel nostro ordinamento. In realtà dobbiamo renderci conto che le ipotesi in cui il socio unico risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali sono eccezionali, e conseguono al mancato rispetto di alcune regole di base. L’unica avvertenza, dunque, è quella di fare sempre attenzione al rispetto degli adempimenti di legge, per evitare di avere problemi per mancanza di una semplice formalità. Oggi il codice civile prevede che il socio unico assuma responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui era titolare dell’intera partecipazione, solo in caso di fallimento della società, e solo quando il capitale sociale non è stato interamente eseguito oppure non è stata eseguita la pubblicità nel registro imprese relativa alla presenza di un unico socio. Se si verificano queste condizioni viene dichiarata la dichiarazione di fallimento dell’unico socio in estensione a quello della società, cosa che non può mai avvenire quando sono rispettate le regole che prevedono il versamento integrale del capitale sociale e la pubblicità della presenza di un unico socio.
Con la riforma sono invece scomparse le altre ipotesi di responsabilità illimitata previste dalla normativa attuale. Dal primo gennaio 2004, dunque, può godere della responsabilità limitata anche chi è socio unico di più società di capitali, così come le società o persone giuridiche che controllano interamente una società di capitali.
Di fronte ai vantaggi offerti dalla nuova disciplina delle società con unico socio, è importante evidenziare i rischi che si presentano per quelle società che sono di fatto unipersonali, ma si presentano formalmente con due o più soci. Ricordiamo infatti che la giurisprudenza ritiene applicabile la disciplina dell’unico socio anche nel caso in cui una parte del capitale sociale risulti fittiziamente intestata a terzi, pur rimanendo l’effettivo potere decisionale concentrato in capo a un unico soggetto. E’ il caso dell’intestazione, simulata o fiduciaria, di una piccola quota di partecipazione a un familiare, ipotesi molto frequente nella s.r.l. prima del 1993, quando essa non poteva avere un unico socio, e fino al 2004 nelle s.p.a.. In questa situazione si presenta la possibilità che il fallimento della società sia esteso anche a quello che, di fatto, è l’unico socio, mancando un’adeguata pubblicità dell’unipersonalità. La legge, infatti, consente che la s.r.l., e ora anche la s.p.a., abbiano un unico socio, ma solo a condizione che tale situazione sia resa evidente a tutti.
E’ quindi opportuno che quelle società che ancora oggi fanno ricorso all’intestazione simulata o fiduciaria di una piccola quota di partecipazione in capo a un altro soggetto, valutino l’opportunità di concentrare l’intero capitale sociale nelle mani di quello che di fatto è già l’unico socio, rendendo così palese il carattere unipersonale della società.
Un solo socio, ma è sempre una società
La società unipersonale, pur avendo un solo socio, è regolata dalle stesse norme previste per le altre società.
In una società unipersonale è strano parlare di assemblea, eppure la legge prevede che l’unico socio prenda le decisioni in questo modo. Non è necessario, ovviamente, fare le convocazioni, ma le delibere dell’unico socio devono essere formalmente verbalizzate. In realtà anche nelle società unipersonali può accadere che questa assemblea sia composta da più persone, dato che oltre al socio unico deve intervenire l’organo amministrativo. Spesso questo è un amministratore unico, che coincide con l’unico socio, ma altre volte l’amministratore è una persona diversa dal socio unico, e addirittura potremmo avere un consiglio di amministrazione composto da più persone, tra cui può esserci o meno il socio unico. Infine, la società unipersonale potrebbe avere bisogno dell’organo di controllo, cioè il sindaco unico o il collegio sindacale. Ciò accade se il capitale è superiore al limite di legge, oppure si superano gli altri parametri dimensionali, e comunque avviene sempre nella s.p.a.. Ecco dunque che la nostra assemblea si fa sempre più affollata. C’è un solo socio, è vero, ma ci possono essere tanti amministratori e uno o tre sindaci.
Ecco perché l’atto costitutivo e lo statuto della società restano quelli di una normale società pluripersonale, perchè devono regolare il funzionamento di un’assemblea non molto diversa da quella delle altre società, e la possibilità di presenza di organi amministrativi e di controllo “tradizionali”.
Ma non è finita. Lo statuto della società unipersonale deve anche tenere conto della possibilità che il numero dei soci aumenti, durante la vita della società, in seguito a una semplice cessione di quote. Una società, infatti, può nascere con un unico socio e diventare poi pluripersonale, se entrano nuovi soci. Al contrario, accade anche che una normale società con più soci divenga unipersonale nel corso della sua vita, perchè uno dei soci (o un terzo) acquisisce l’intero pacchetto delle quote o azioni. In entrambi i casi lo statuto, se è ben formulato, può rimanere sempre lo stesso, risparmiando ai soci (o al socio unico) i costi di una modifica statutaria necessaria ad adeguare le regole interne della società alla mutata situazione del capitale.
Anche lo statuto della società unipersonale, allora, contiene di solito alcune clausole che all’apparenza sono prive di senso, nel momento in cui la società ha un unico socio, come per esempio la clausola di prelazione, la clausola di gradimento, oppure la clausola che consente ai soci di prendere le decisioni anche senza incontrarsi, sottoscrivendo separatamente un documento da cui risulta l’argomento della decisione e il proprio consenso. Queste e altre clausole non possono trovare applicazione fino a che la società ha un unico socio, ma potranno essere utili in futuro, se i soci dovessero diventare più di uno.
1) basta una sola persona per costituire la società
2) la responsabilità e sempre limitata al capitale versato
3) si può scegliere tra s.r.l. e s.p.a.
4) non può essere una società di persone
5) lo statuto è quello di una normale società
6) la società funziona con le regole ordinarie
7) bisogna indicare che la società è unipersonale, ma non chi è l’unico socio
8) non dimenticare di comunicare al registro imprese che c’è un solo socio
9) è possibile avere più società unipersonali
10) agevolazioni fiscali per trasformare la ditta individuale in società
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