Termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
Rivalutazione a fronte del pagamento di un’imposta sostituiva entro il 30 giugno
L’Art. 1, comma 693 delle Legge di Bilancio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, Suppl. Ord. n. 45, riapre la procedura per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva fissata nella misura dell’11%.
Si osservi che nell’anno 2019 l’imposta sostitutiva era fissata:
– nell’11% per le partecipazioni;
– nel 10% per i terreni
Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 e può avvenire:
- in un’unica soluzione;
- in tre rate annuali di pari importo.
La perizia deve essere predisposta ed asseverata entro il 30 giugno 2020.
Si può trattare:
- esclusivamente di partecipazioni e terreni posseduti non in regime di impresa;
- posseduti alla data del 1° gennaio 2020;
di:
- Terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi.
- Partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentate (qualificate o meno), possedute a titolo di: proprietà o usufrutto.