TRUST DI SCOPO – FINALITA’ LIQUIDATORIA – ASSENZA DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE – IMPOSTE IN MISURA FISSA *** (Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, sezione prima, sentenza del 5 febbraio 2016, n. 7/16, in www.italiaoggi.it)

L’atto costitutivo di trust di scopo avente ad oggetto immobili, nel quale non si attua alcun trasferimento, bensì, si da’ luogo solo ad una diversa intestazione, dal punto di vista fiscale deve essere tassato applicando le imposte di registro e ipo-catastali in misura fissa.

Non si applica pertanto il disposto dell’art. 2, comma 47, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 in base al quale l’imposta sulle donazioni vale per la costituzione di vincoli di destinazione; secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, infatti, quest’ultima norma non si può estendere al caso in esame in quanto l’art. 2465 ter c.c. regola il caso della costituzione di vincoli di destinazione effettuati con intento di liberalità ed arricchimento dei destinatari.

Nel trust costituito con la finalità di pagare le passività delle disponenti, infatti, non sussiste alcun intento di liberalità, né si verifica un arricchimento dei destinatari siccome questi ultimi ricevono esclusivamente la soddisfazione dei loro crediti.

Nel caso concreto l’Amministrazione Finanziaria di Lodi aveva emesso un avviso di liquidazione con il quale aveva richiesto il pagamento di somme a titolo di imposta di donazione, imposta ipotecaria ed imposta catastale, in riferimento ad un atto costitutivo di trust avente finalità liquidatorie.

Nel trust, infatti, erano stati conferiti i patrimoni attivi e passivi di talune società in liquidazione (disponenti nell’atto istitutivo di trust medesimo) con la finalità di favorire la liquidazione delle medesime e con previsione di trasferimento dell’eventuale patrimonio sociale residuo, al termine del soddisfacimento dei creditori sociali, a favore dei soci delle medesime società.