IMPRESA FAMILIARE – IRAP – FAMILIARI COLLABORATORI OCCASIONALI – IMPRENDITORE FAMILIARE DEBENZA

(Cass.civ., sezione sesta, ordinanza del 24 novembre 2016, n. 24060, in QdD)

In tema di impresa familiare (ex articolo 230 bis cod.civ.), l’imprenditore è tenuto a pagare l’I.R.A.P. (imposta sulle attività produttive) anche se i familiari collaborano sporadicamente nell’impresa.
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 24 novembre 2016, n. 24060.
Tutti coloro che producono reddito di impresa, sia essa commerciale o agricola, sono tenuti al versamento dell’imposta regionale sulle attività
produttive, ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997, laddove non espressamente esentati e, sono gravate dal pagamento di detta imposta anche le imprese
familiari.
La Suprema Corte argomenta la decisione affermando che «mentre il reddito derivante dall’impresa familiare e risultante dalla dichiarazione dei redditi viene imputato, a determinate condizioni, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione dei partecipanti (ma l’imprenditore deve essere titolare come minimo del 51%), l’imprenditore familiare, non i familiari collaboratori, è anche soggetto passivo IRAP, in quanto detta imposta colpisce il valore della produzione netta dell’impresa e la collaborazione dei partecipanti all’impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare (etero – organizzazione dell’esercente l’attività)».