AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – DECADENZA – MANCATO TRASFERIMENTO NEI DICIOTTO MESI – VENDITA E RIACQUISTO DI ALTRO IMMOBILE

(Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione undicesima, sentenza del 29 dicembre 2016, n.
9580/16, in Cassazione.net)

Ove il contribuente che si sia avvalso delle “agevolazioni prima casa” non trasferisca la residenza nel Comune entro i termini di legge, decade dalle agevolazioni “prima casa” anche qualora venda il primo immobile e ne acquisto uno nuovo in un altro Comune.
È quanto chiarito dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione undicesima, con sentenza del 29 dicembre 2016, n. 9580/16.
I giudici hanno fatto leva sul criterio «di stretta interpretazione» correlato alla residenza anagrafica, la quale rappresenta il presupposto che consente di beneficiare delle agevolazioni “prima casa”; pertanto, qualora il contribuente abbia assunto l’impegno di trasferire la residenza ma, entro i termini di legge, non abbia fatto fede all’impegno assunto, egli decade dal beneficio fiscale (ove non ricorra un’ipotesi di forza maggiore) e ciò siccome «la realizzazione dell’impegno a trasferire la residenza», «costituisce un vero e proprio obbligo verso il fisco da parte del contribuente, […] poiché la residenza rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto, [per il quale] solo provvisoriamente è concesso dalla legge un differimento al momento della registrazione dell’atto».
In base a siffatti principi la CTR di Roma ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, la quale aveva emesso un avviso di liquidazione per revocare l’agevolazione fiscale concessa ad un contribuente in relazione all’acquisto di un immobile ad uso abitativo (agevolazione a suo dire
indebitamente goduta).
Ebbene, ove non ricorra un’ipotesi di “forza maggiore” non operano attenuanti ed il contribuente che non abbia trasferito la residenza nel Comune oggetto del primo acquisto decade dal beneficio fiscale in ogni caso.
Tale posizione si pone in contrasto con quanto affermato dal Consiglio nazionale del notariato, Commissione Studi Tributari, Studio n. 30/2005/T (Decadenza dalle c.d. agevolazioni prima casa, 18.3.2005, § 3.10, Rivendita entro il quinquennio, mancato trasferimento di residenza e riacquisto
entro un anno), secondo cui «[p]uò verificarsi il caso che nell’atto di acquisto con richiesta di c.d.
agevolazioni “prima casa”, l’acquirente manifesti l’intenzione di trasferire la residenza entro diciotto mesi nel comune in cui si trova l’immobile acquistato.
Tuttavia, ciò non accade perché il contribuente prima dei diciotto mesi aliena l’immobile acquistato e successivamente, entro un anno dalla alienazione, acquista altro immobile da destinare ad abitazione principale, in altro comune.
Ci si chiede se il contribuente, avendo alienato l’immobile prima del trasferimento della residenza decada comunque dalle agevolazioni, anche se riacquista altra abitazione entro un anno.
A favore della decadenza potrebbe affermarsi che non si è realizzata una condizione prevista espressamente dal secondo periodo della lettera a) alla nota II-bis.
Ma di fronte alla considerazione che lo stesso contribuente potrebbe prima trasferire la residenza nel comune, adempiendo alla dichiarazione resa e successivamente vendere l’immobile per riacquistarne un altro entro un anno, con il relativo trasferimento di residenza, si potrebbe ritenere che nell’ipotesi contemplata non si verifichi la decadenza».