AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – ACQUISTO DI IMMOBILE – INTESTAZIONE DELLA NUDA PROPRIETA’ ALLA BADANTE – LEGITTIMITA

(Trib. Torino, sezione settima, decreto del 27 novembre 2015, in www.cassazione.net)

Il beneficiario di amministrazione di sostegno che acquisti un immobile può intestare il diritto di nuda di proprietà alla badante, a titolo di  controprestazione dell’obbligo in capo a quest’ultima di prestare l’assistenza e le cure di cui il beneficiario abbia bisogno, fino alla di lui morte.
In tale caso viene stipulato un contratto atipico di vitalizio assistenziale (o contratto di mantenimento) il quale, tuttavia, non deve essere palesemente
aleatorio come, ad esempio, potrebbe essere nell’ipotesi in cui il beneficiario di amministrazione di sostegno si trovi in pessime condizioni di salute, in
età avanzata e presumibilmente prossimo al trapasso.
Pertanto, il giudice tutelare può senz’altro autorizzare l’acquisto di un immobile da parte del beneficiario, con intestazione della nuda proprietà alla badante e riserva del diritto di usufrutto in capo al beneficiario stesso sul presupposto che la badante, con contratto a latere, si impegni a prestare assistenza morale e materiale al beneficiario sino alla morte della persona in difficoltà.
Nel caso concreto il beneficiario doveva vendere un appartamento ed acquistarne un altro di minor valore e, secondo l’autorità giudiziaria, come osservato, è possibile intestare la nuda proprietà a chi presta assistenza al beneficiario medesimo.

Notiziario n. 20/2016 del 29 maggio 2016 – Associazione Insignum – Corso di Porta Vittoria, 18 Milano – P.IVA 95116250630