L’accettazione dell’eredità
L’eredità, come abbiamo visto, non comprende solo beni e diritti, ma anche obblighi, e in particolare tutti i debiti del defunto, che l’erede è obbligato a pagare anche utilizzando il proprio patrimonio personale, quando l’attivo ereditario non è sufficiente. L’accettazione dell’eredità comporta dunque una valutazione discrezionale da parte dell’erede designato, che potrebbe anche avere interesse a non accettare, quando i debiti sono superiori all’attivo del patrimonio. Ecco perché l’eredità richiede sempre un’accettazione, espressa o tacita, da parte della persona designata.
Si ha un’accettazione espressa quando la volontà di diventare erede viene manifestata in modo diretto, in un atto formale. Più spesso, però, ciò non avviene, e si verifica dunque quella che viene definita dalla legge accettazione tacita dell’eredità. Questa avviene quando la persona chiamata all’eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare l’eredità, e che egli non potrebbe compiere se non nella qualità di erede. L’esempio più evidente è la vendita di un bene ereditario, o comunque il compimento di un atto dispositivo su di esso. Solo l’erede, infatti, essendo divenuto proprietario dei beni che erano del defunto, è legittimato a venderli. Il codice civile stabilisce dunque che la vendita di un bene compreso nell’eredità equivale a esprimere tacitamente l’intenzione di accettare, e quindi di essere erede.
La Corte di Cassazione, andando contro l’opinione correntemente accettata, ha affermato che comporta accettazione dell’eredità anche la semplice richiesta della voltura catastale relativa ai beni immobili compresi nell’eredità (sentenza 29 marzo 2005, n. 6574).
Si può però diventare erede anche senza fare nulla. La legge, infatti, richiede che i potenziali eredi che sono in possesso di beni compresi nell’eredità decidano rapidamente cosa vogliono fare. Questo per evitare che possano continuare a godere del patrimonio ereditario senza assumere formalmente la qualità di erede, e dunque senza pagare i debiti del defunto. Se il potenziale erede è in possesso di uno o più beni che appartenevano al defunto (come avviene normalmente per i familiari che vivevano con lui, cioè il coniuge e i figli) ha solo tre mesi di tempo, dopo la morte, per decidere. Se vuole rinunciare all’eredità, deve fare una dichiarazione espressa davanti a un notaio oppure nella cancelleria del Tribunale del luogo ove il defunto aveva domicilio. In mancanza di questa dichiarazione di rinuncia, egli è considerato automaticamente erede, con tutto quanto ne consegue. Il termine di tre mesi non vale, invece, per chi non è in possesso di beni ereditari.
C’è anche una terza possibilità, una via di mezzo tra l’accettazione e la rinuncia, e si chiama accettazione con beneficio d’inventario. La legge, infatti, viene incontro alle esigenze di chi vorrebbe accettare l’eredità, ma non conosce esattamente quanti debiti avesse il defunto, e quindi teme di doverne rispondere personalmente. Con l’accettazione beneficiata l’erede è tenuto a pagare i debiti del defunto solo entro il valore dell’eredità, e non espone ad alcun rischio il proprio patrimonio personale. E’ però necessario fare l’inventario dell’eredità, con l’intervento di un notaio nominato dal Tribunale. Se il potenziale erede è in possesso di uno o più beni ereditari, l’inventario deve essere fatto entro tre mesi dalla morte, e la dichiarazione di accettazione beneficiata (che viene sempre fatta da un notaio o nella cancelleria del Tribunale) deve avvenire nei quaranta giorni successivi. In caso contrario egli è considerato erede puro e semplice.
Una volta compiuta, in qualsiasi modo, l’accettazione dell’eredità è definitiva, non si può più cambiare idea. Questo vale anche per l’accettazione tacita, quindi basta vendere uno solo dei beni compresi nell’eredità (ma anche regalarlo, ipotecarlo o, secondo la Cassazione, chiedere la voltura catastale) per diventare definitivamente erede. Ricordiamo infine che il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni, dunque una volta trascorso tale periodo non si può più diventare eredi, salvo casi particolari.
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