Le quote di eredità riservate per legge
Non sempre la legge ci consente di decidere liberamente sulla destinazione del nostro patrimonio dopo la morte. Indipendentemente dalla volontà espressa nel testamento, alcuni soggetti hanno il diritto di ricevere almeno una parte dell’eredità. Il testatore può disporre solo di una quota del proprio patrimonio, che varia tra un quarto e la metà, e viene appunto definita quota disponibile. La parte rimanente dell’eredità è riservata necessariamente a al coniuge, ai figli e, in mancanza di figli, anche ai genitori del testatore. Sono questi i cosiddetti legittimari, o successori necessari.
Se c’è un solo figlio, a questo spetta almeno la metà del patrimonio, che scende a un terzo quando concorre con il coniuge del defunto, a cui pure spetta un terzo. Se ci sono due o più figli, questi si dividono i due terzi dell’eredità, ridotta alla metà in concorso con il coniuge, a cui spetta un quarto. Quando il coniuge è solo, gli spetta invece almeno la metà del patrimonio. Anche nel caso della successione necessaria, se uno o più figli del defunto sono premorti o rinunziano all’eredità, subentrano nei loro diritti i rispettivi discendenti.
Ai genitori e agli altri ascendenti del defunto, invece, spetta la legittima solo in mancanza di discendenti. Se sono soli, i genitori hanno diritto a un terzo dell’eredità, ridotto a un quarto in concorso con il coniuge, a cui spetta sempre la metà del patrimonio.
Ricordiamo infine che al coniuge spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa di residenza della famiglia (se di proprietà del defunto o comune) e il diritto d’uso dei mobili che la arredano.
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