Associazioni senza scopo di lucro
Associazioni e Onlus
Le associazioni sono enti costituiti da più persone per uno scopo ideale o altruistico, che si contrappone allo scopo di lucro proprio delle società. Quando un’attività viene svolta per ottenere un vantaggio economico per gli associati, indipendentemente dalla denominazione assunta, non abbiamo un’associazione ma una società di fatto.
Tutte le associazioni sono “non lucrative”, ciò non hanno uno scopo di lucro, ma non tutte le associazioni sono Onlus, anzi lo sono in poche, perché per essere Onlus occorre anche avere una “utilità sociale”, cioè svolgere la propria attività esclusivamente a favore di persone svantaggiate, oltre che rispettare una serie di requisiti previsti dalla legge 460/1997. Non tutte le Onlus sono associazioni, dato che la qualifica di Onlus può essere assunta anche da enti di altro genere, come le fondazioni o le cooperative sociali.
Il riconoscimento della personalità giuridica
La legge prevede la possibilità per le associazioni di ottenere un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato o delle Regioni, acquistando così a tutti gli effetti la personalità giuridica. In pratica, trattandosi di un procedimento lungo e dispendioso, sono poche le associazioni che vi ricorrono. La quasi totalità delle associazioni sono dunque associazioni non riconosciute. L’unico vantaggio del riconoscimento è la mancanza di una responsabilità personale dei soci per le obbligazioni contratte in nome dell’associazione (autonomia patrimoniale perfetta). Questo non rappresenta un grosso problema, trattandosi comunque di attività non commerciali, e in considerazione dei fatto che la responsabilità personale non grava su tutti i soci, ma solo su coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (di solito gli organi direttivi), quindi ciascuno ha la possibilità di valutare direttamente gli impegni che sta assumendo. Le altre limitazioni per le associazioni non riconosciute sono venute meno, essendo ormai riconosciuta anche la facoltà di acquistare beni immobili.
Costituire un’associazione
La costituzione di un’associazione non riconosciuta richiede solo l’accordo tra i soci, che devono individuare lo scopo, la denominazione, la sede, fissare l’ammontare delle quote associative (di solito versate annualmente) ed eleggere l’organo direttivo dell’associazione, di solito un consiglio composto da almeno tre componenti (il presidente, che rappresenta l’associazione verso i terzi, il segretario e il tesoriere).
E’ anche opportuno prevedere i modi di funzionamento dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo (convocazioni, maggioranze per le deliberazioni), la verbalizzazione delle relative riunioni (mediante la tenuta di appositi libri) e la gestione del fondo comune dell’associazione, con la redazione di un bilancio annuale. Al di là di un’espressa previsione legislativa, è dunque opportuno sottoscrivere un atto costitutivo e uno statuto. Questo dovrà contenere anche alcune clausole specificamente richieste dalla legge se, nello svolgimento delle attività associative, si intende usufruire delle agevolazioni fiscali. Sono clausole che assicurano l’effettiva democraticità della struttura e l’assenza di qualsiasi fine di lucro.
Nonostante l’assoluta libertà di forma prevista dalla legge, l’opportunità di stipulare l’atto costitutivo in forma scritta e di ricorrere alla consulenza di un professionista esperto, fa sì che di solito la costituzione delle associazioni non riconosciute avvenga con un atto pubblico notarile, che consente di documentare nel modo migliore, anche nei confronti dei terzi e dei pubblici uffici, l’esistenza dell’associazione, le sue finalità e le norme che ne regolano il funzionamento.
Uno statuto a prova di fisco
Le quote o i contributi associativi che gli associati versano periodicamente all’associazione per finanziarne l’attività istituzionale non sono soggetti a imposte.
Se invece l’associazione, in attuazione degli scopi istituzionali, incassa corrispettivi specifici per i beni che cede o i servizi che fornisce agli associati o ai soci di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, queste somme sono esenti dalle imposte sul reddito e dall’iva soltanto se lo statuto dell’associazione contiene alcune clausole previste dalla legge (art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e l’associazione ha trasmesso all’Agenzia delle entrate il modello EAS, reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (art. 30, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Il modello EAS deve essere trasmesso in via telematica entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione, e le successive variazioni devono essere segnalate entro il 31 marzo dell’anno successivo.
E’ il caso delle associazioni che, oltre a incassare dai soci le quote associative annuali, hanno dei proventi derivanti dalla vendita di beni di qualsiasi genere, oppure dalle iscrizioni alle manifestazioni da esse organizzate. In mancanza dei requisiti, o in caso di mancata trasmissione del modello EAS, le somme incassate concorrono alla formazione del reddito dell’associazione, su cui devono essere pagate le imposte. Le imposte devono sempre essere pagate sulle somme incassate da chi non è associato.
Le clausole obbligatorie riguardano: – il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione in qualsiasi forma; – la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, a un ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità; – la disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione all’associazione; – l’attribuzione del diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; – l’obbligo di redigere e approvare ogni anno un rendiconto economico e finanziario; – la libera eleggibilità degli organi amministrativi; – la sovranità dell’assemblea dei soci e la pubblicità delle convocazioni e delle deliberazioni dell’assemblea; – il divieto di trasferire la posizione di socio ad altri, salvo che nel caso di successione a causa di morte.
Le associazioni che svolgono la propria attività istituzionale esclusivamente a favore degli associati, i quali versano soltanto le quote o i contributi associativi annuali, non sono obbligate a inserire queste clausole nello statuto. In tal caso, infatti, l’attività svolta dall’associazione non è mai considerata commerciale, e le somme versate dagli associati non sono considerate come reddito ai fini fiscali. E’ però importante che lo statuto venga adeguato, e il modello EAS venga trasmesso, prima di svolgere qualsiasi attività che preveda il pagamento di un corrispettivo specifico, per esempio una manifestazione sportiva che preveda un corrispettivo per l’iscrizione.
Ricordiamo che la modifica dello statuto deve essere deliberata dall’assemblea straordinaria con le modalità previste nell’atto costitutivo. Regole particolari sono dettate per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, e le associazioni religiose.
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