Impresa familiare
La costituzione dell’impresa familiare consente di pagare meno tasse, formalizzando in un documento ufficiale la collaborazione fornita dai familiari all’attività dell’impresa individuale.
E’ molto frequente che il coniuge, i figli o altri parenti aiutino il titolare nella gestione dell’attività di famiglia. Costituendo formalmente un’impresa familiare possiamo dividere il reddito tra più soggetti, riducendo l’aliquota applicata per il calcolo delle imposte.
Al titolare dell’impresa spetta almeno il 51% del reddito, ma il restante 49% può essere attribuita ai familiari che collaborano, in base alla quantità e qualità del lavoro prestato in modo continuativo e prevalente. Le quote di partecipazione sono indicate ogni anno nella dichiarazione dei redditi.
Le norme fiscali richiedono che la costituzione dell’impresa familiare risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio prima dell’inizio del periodo d’imposta. Occorre quindi stipulare l’atto entro il 31 dicembre, perché abbia effetto dal primo gennaio successivo (art. 5, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi).
La figura dell’impresa familiare ricorre quando la collaborazione all’impresa non è riconducibile a un altro tipo di rapporto, come la partecipazione a una società o il lavoro dipendente.
L’impresa familiare, introdotta nel 1975 dalla riforma del diritto di famiglia, ricorre quando un familiare presta in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa, senza che il rapporto sia inquadrato diversamente (art. 230-bis del codice civile). Il lavoro prestato può essere di varia natura, ma deve riguardare l’attività di impresa. La giurisprudenza, infatti, ha precisato che il lavoro esclusivamente casalingo del coniuge non costituisce titolo sufficiente per la partecipazione all’impresa familiare.
La partecipazione all’impresa è ammessa solo per i familiari più stretti dell’imprenditore, specificamente indicati dalla legge: il coniuge, i parenti entro il terzo grado (figli o discendenti, fratelli, zii e nipoti, nonni e bisnonni) e gli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi e nuore).
Nonostante la partecipazione dei collaboratori, l’impresa familiare resta un’impresa individuale. Ciò significa che il titolare dell’impresa rimane l’unico responsabile per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (quindi di tutti i debiti dell’azienda), e può prendere da solo tutte le decisioni relative alla gestione ordinaria dell’impresa.
I collaboratori hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell’impresa e agli incrementi dell’azienda (per quanto riguarda sia i beni acquistati sia l’avviamento) in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni relative alla gestione straordinaria dell’impresa, agli indirizzi produttivi, alla destinazione degli utili e alla cessazione dell’impresa sono adottate dai familiari che partecipano all’impresa a maggioranza, che viene calcolata “per teste”, cioè con un voto per ciascuno, indipendentemente dall’entità della sua partecipazione. Per le delibere non è richiesta alcuna particolare formalità.
In caso di cessione dell’azienda da parte dell’imprenditore i collaboratori hanno il diritto di prelazione
Chi può collaborare all’impresa familiare
– Coniuge dell’imprenditore
– Parenti dell’imprenditore entro il terzo grado (figli o discendenti, fratelli e sorelle, zii e nipoti, genitori, nonni e bisnonni)
– Affini dell’imprenditore entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi e nuore)
I documenti da portare al notaio:
– i documenti di identità e il codice fiscale dell’imprenditore e dei collaboratori
– la visura del registro imprese
– indicare il grado di parentela tra imprenditore e collaboratori
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