Interpello ordinario – stratificazione fiscale del patrimonio netto della società risultante della fusione in caso di fusione c.d. inversa
RISOLUZIONE N. 62 /E
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Interpello ordinario – stratificazione fiscale del patrimonio netto della società risultante della fusione in caso di fusione c.d. inversa.
La ALFA era una società appartenente al Gruppo BETA, ed era totalmente controllata dalla società BETA a sua volta controllata dalla GAMMA.
Nel … è stato redatto l’atto di fusione della società controllante BETA nella controllata ALFA (fusione inversa), prevendendo la decorrenza dell’operazione alla data … e anticipandone, però, gli effetti contabili e fiscali al ….
Sotto il profilo giuridico l’operazione ha comportato l’annullamento di tutte le azioni dell’incorporata (BETA) e l’assegnazione al socio unico GAMMA della stessa di tutte le azioni della ALFA. L’operazione è stata realizzata in forma di fusione semplificata ex articolo 2505 c.c. dal momento che l’incorporata/controllante era unico socio della incorporante/controllata; di conseguenza non è stato determinato un rapporto di concambio.
Entrambe le società coinvolte hanno adottato i principi contabili internazionali IAS/IFRS nella redazione del bilancio; la fusione è intervenuta,
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quindi, nell’ambito di un’aggregazione aziendale che costituisce una mera riorganizzazione della struttura societaria tra imprese riconducibili al medesimo gruppo economico (Business Combination of entities under common control).
Mancando lo scambio con economie terze, la fusione non rientra nell’ambito dell’applicazione dell’IFRS 3, ma sono stati tenuti in considerazione gli orientamenti formulati da Assirevi nell’Orientamento Preliminare OPI 2 ispirati dal principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Sulla base di tale principio l’interpellante afferma che “la fusione inversa deve portare ai medesimi risultati che si sarebbero ottenuti se fosse stata realizzata una fusione diretta”.
Nell’istanza si rappresenta che la società incorporante ha contabilizzato la fusione secondo lo schema di seguito riassunto:
– acquisizione e incorporazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi di BETA. Per effetto dell’operazione ALFA ha acquistato gli elementi attivi e passivi facenti parte del patrimonio di BETA;
– aumento del patrimonio netto in contropartita alla acquisizione degli elementi patrimoniali di BETA. Per effetto della acquisizione degli elementi patrimoniali attivi e passivi di BETA, ALFA acquisisce un patrimonio aggiuntivo di euro … e a fronte di tale incremento dell’attivo netto rileva un incremento del proprio patrimonio netto di corrispondente importo. Tale aumento è una posta di riequilibrio contabile, riserva da fusione, che deve essere allocata alle voci del patrimonio netto;
– annullamento della partecipazione di euro … in ALFA rinveniente dal patrimonio di BETA. Tale annullamento trova come contropartita l’annullamento di una quota di patrimonio netto della incorporante, pari al 100% del patrimonio netto di ALFA ante fusione.
Dal confronto tra il valore della partecipazione annullata e il valore delle poste di patrimonio netto stornate in contropartita emerge una differenza da fusione di euro … qualificabile come disavanzo da annullamento.
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– Allocazione del disavanzo da annullamento. Il disavanzo da annullamento è stato imputato a maggior valore degli elementi patrimoniali della stessa società partecipata, che è l’incorporante ALFA, nello specifico al marchio. Nel bilancio consolidato semestrale abbreviato al … si legge: “L’annullamento del valore di carico della partecipazione in ALFA ha determinato una temporanea riserva di capitale pari alla differenza tra capitale sociale delle due società. Come ricordato in precedenza poiché la fusione inversa deve produrre i medesimi risultati contabili della fusione diretta, l’assegnazione delle azioni di ALFA ai soci di BETA ha determinato un disavanzo da annullamento corrispondente al disavanzo da annullamento che si avrebbe avuto in caso di incorporazione della ALFA in BETA”. In ossequio alle indicazioni del citato OPI n. 2, il disavanzo è stato imputato alla voce “marchio”, il cui valore è stato allineato a quello che aveva nel bilancio consolidato;
– Aumento di capitale gratuito. Coerentemente con quanto previsto nel progetto di fusione, ALFA ha proceduto ad un aumento di capitale tramite l’utilizzo della riserva di fusione che è stato portato alla stessa consistenza che aveva quello di BETA.
Sulla base della contabilizzazione adottata, il Patrimonio netto di ALFA, post fusione, ha replicato il patrimonio netto di BETA, anche per quanto attiene alla composizione delle singole riserve, con la conseguenza che la natura delle stesse è la medesima che aveva in capo all’incorporata. Alla stessa composizione l’istante giunge in forza di alcune rettifiche da fusione come meglio esplicitate nella Tabella Situazione patrimoniale post-fusione, dell’istanza. Come indicato nel parere pro veritate: “Il Patrimonio netto della incorporante ALFA, che a seguito della fusione inversa si è collocato ad un livello identico a quanto sarebbe emerso in sede di fusione diretta , è stato allineato anche sotto il profilo della composizione qualitativa e quantitativa che il patrimonio netto di BETA avrebbe presentato laddove l’operazione fosse stata strutturata in senso diretto. Al riguardo, ALFA ha
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inteso sino in fondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma con riferimento alla fusione inversa, garantendo una piena equivalenza del patrimonio della società incorporante rispetto a quello che sarebbe stato il patrimonio nella corrispondente fusione diretta. Tale identità di configurazione patrimoniale è stata poi ulteriormente conseguita dalla società anche sotto il profilo della composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio netto di ALFA che ha replicato la medesima struttura del patrimonio netto che BETA avrebbe presentato laddove l’operazione fosse stata strutturata come operazione diretta”.
Considerato che le società partecipanti alla fusione sono soggetti IAS/IFRS compliant, l’operazione deve essere regolata sotto il profilo fiscale dalle disposizioni contenute nell’articolo 172 del TUIR, e dall’articolo 4 del Decreto ministeriale primo aprile 2009, n. 48.
Pertanto, il contribuente istante ritiene che la fusione sia un’operazione fiscalmente neutrale, anche se viene posta in essere da soggetti IAS e, indipendentemente dal fatto che la fusione sia inquadrabile nelle previsioni del principio IFRS 3 (operazioni under common control), la neutralità riguarda anche la posizione dei soci delle società coinvolte dalla fusione, senza che si determini, neppure per loro, alcuna fattispecie impositiva. Inoltre, ritiene che il principio di neutralità non consenta di modificare il valore, fiscalmente riconosciuto, dei patrimoni delle società coinvolte.
In questa prospettiva il contribuente pone la necessita di investigare la stratificazione fiscale del patrimonio netto post fusione, in particolare chiede in che maniera debbano applicarsi all’operazione descritta i commi 5 e 6 dell’articolo 172 del TUIR.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA
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Nel dettaglio, l’interpellante rappresenta la stratificazione fiscale del patrimonio netto delle società coinvolte dalla quale risulta che BETA, incorporata, non ha riserve in sospensione di imposta ma solo riserve di capitale e di utili; al contrario la società incorporante ALFA ha riserve in sospensione di imposta per rivalutazione dei beni di impresa ex Legge n. 266/05 per un importo pari ad euro ….
Partendo dal presupposto che sussiste una indifferenza economica nel verso della fusione (diretta o inversa) l’istante ritiene che in termini fiscali il patrimonio netto post-fusione debba essere analogo a quello della società controllante-incorporata, analogamente a quanto avviene sul piano contabile. Una conferma di tale impostazione si riscontra, a parere dell’istante, nella Risoluzione n. 111/E/2009 che afferma come la composizione dell’attivo patrimoniale della società incorporante sia identico a quello della fusione diretta. Alla medesima conclusione si deve, quindi, giungere anche per la composizione del patrimonio netto e del passivo.
Laddove si valutassero situazioni differenti, la mancata equivalenza dei risultati con riferimento alla disciplina fiscale da attribuire al patrimonio netto della società post-fusione, non sarebbe idonea a rispettare il principio della neutralità dell’operazione straordinaria sia in termini di mutamento della somme distribuibili ai soci sia in termini di possibilità di elisione di riserve vincolate difformi a seconda del verso della fusione, con conseguenti possibili arbitraggi.
L’istante ritiene che, nel caso di fusione inversa, la composizione fiscale del patrimonio netto dell’incorporante sia integralmente sostituito dall’originario patrimonio netto dell’incorporata, con la conseguenza che la locuzione del comma 5 dell’articolo 172 del TUIR riferita alle riserve in sospensione “iscritte nell’ultimo bilancio delle società fuse o incorporate” debba essere riferita alle riserve in sospensione iscritte nell’ultimo bilancio dell’incorporante.
Quindi, secondo l’istante, per quanto attiene all’applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 172 del TUIR, l’operazione in esame costituisce una fusione dalla quale emerge una differenza di fusione avente natura di
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disavanzo, dovuta alla differenza positiva tra il valore della partecipazione in ALFA di BETA e il patrimonio netto contabile di ALFA ante fusione. Ne deriva che, salvo la presenza di riserve tassabili iscritte in ALFA (incorporante) se non ricostituite, le altre riserve in sospensione “moderata” potrebbero scomparire senza alcun onere, anche in considerazione del fatto che a seguito dell’operazione non è emerso “avanzo da fusione; né sussistono riserve in sospensione d’imposta nel patrimonio netto di BETA da ricostituire nel patrimonio di ALFA.
Inoltre, alla differenza di fusione rilevata come incremento del patrimonio netto di ALFA necessaria per riallinearlo al patrimonio netto di BETA ante fusione, non si dovrebbe applicare il comma 6 del citato articolo 172 del Tuir, in quanto tale incremento deve essere suddiviso, ai fini fiscali, tra riserva di capitale e riserva di utili in modo da ricostruire, in valore assoluto, le relative consistenze esistenti nel patrimonio netto della società incorporata ante fusione e fatte salve le operazioni sul patrimonio deliberate nel corso del ….
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si osserva che l’operazione di fusione inversa della società controllante BETA nella società controllata ALFA non configura, secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), un’acquisizione in senso economico, bensì una mera riorganizzazione della struttura societaria tra imprese riconducibili al medesimo gruppo economico (business combination of entities under common control), che non comporta alcuno scambio con economie terze e che non rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRS n. 3.
L’OPI 2, in assenza di riferimenti a principi o interpretazioni IFRS specifici, richiede che “il trattamento contabile prescelto per rappresentare le operazioni di fusione per incorporazione deve riflettere la sostanza economica delle stesse,
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indipendentemente dalla loro forma giuridica” e “deve privilegiare principi idonei ad assicurare la continuità dei valori”.
Nella descrizione del comportamento contabile seguito è possibile distinguere due diverse fasi : una prima fase prevede la aggregazione dei saldi patrimoniali delle società coinvolte nella fusione e una seconda che prevede l’annullamento delle azioni della controllata-incorporante (ALFA).
La prima fase dalla rappresentazione contabile ha comportato l’apposizione di una Riserva da “Differenza da fusione” dell’importo pari al valore del Patrimonio netto di BETA. In altri termini, il Patrimonio netto di ALFA è incrementato di un importo del valore dell’attivo dei beni che confluiscono nella propria contabilità, compresa la partecipazione in ALFA, al netto del valore del passivo.
Nella fase 2, a seguito dell’annullamento delle partecipazioni in ALFA si è generata nell’attivo dell’incorporante una posta contabile “Disavanzo da fusione” corrispondente alla differenza tra il valore della partecipazione in ALFA e il valore del Patrimonio netto contabile della stessa società.
Tenuto conto delle indicazioni espresse nell’orientamento preliminare di Assirevi, in assenza dell’intervento di economie terze, la fusione con natura di ristrutturazione determina la convergenza del bilancio consolidato con il bilancio individuale. Ne consegue che la differenza da annullamento tra il costo della partecipazione e il Patrimonio netto dell’incorporante (nell’ipotesi di fusione inversa) dovrebbe consentire allocazioni di valori fino a concorrenza dei valori dei beni risultanti nell’attivo del bilancio consolidato. In ossequio a tale orientamento contabile, il “disavanzo” è stato allocato alla voce “Marchio”, con conseguente allineamento del valore di quest’ultimo al valore iscritto nel bilancio consolidato.
Dal lato del passivo dello Stato Patrimoniale, invece, l’assegnazione delle azioni al socio GAMMA ha comportato lo storno parziale della posta Riserva da “Differenza da fusione”, emersa nella prima fase dell’operazione di fusione, per l’equivalente frazione del Patrimonio netto corrispondente della incorporante, ossia
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per l’intero valore contabile del Patrimonio netto di ALFA. Quest’ultimo, post fusione, ha raggiunto lo stesso risultato, in termini di valore, del complesso aziendale unificato, che si sarebbe raggiunto in ipotesi di fusione diretta. Contestualmente la società istante ha apportato una serie di rettifiche di fusione per replicare il Patrimonio netto di BETA, anche per quanto attiene alla composizione delle singole riserve.
Preliminarmente, si ritiene che, sotto il profilo giuridico formale, il patrimonio netto che si conserva all’esito di un’operazione di fusione sia sempre quello della società che sopravvive legalmente alla fusione, ossia, quello della società incorporante. Di conseguenza, anche all’esito di una fusione inversa il patrimonio netto che “sopravvive” non può che essere quello dell’incorporante/controllata.
Sotto il profilo contabile, per quanto riguarda la fusione inversa (con partecipazione totalitaria), l’OIC 4 prevede che “il complesso economico unificato dopo la fusione non può che avere lo stesso valore, sia che si effettui una incorporazione diretta o una incorporazione rovesciata” (par. 4.6.2. Profili contabili della fusione inversa); in altri termini, l’OIC 4 si occupa solo di fissare il principio che il patrimonio netto (totale) post-fusione inversa deve essere pari al patrimonio netto (totale) post-fusione diretta poiché il valore complessivo delle due società “incorporate” è sempre lo stesso.
Al tempo stesso, però, si rileva che l’OIC 4 non tratta e non fornisce alcuna indicazione sulla composizione e sulla natura delle singole voci del patrimonio netto.
Il principio dell'”equivalenza” tra fusione inversa e fusione diretta enunciato dall’OIC 4 non può espandersi fino a coinvolgere la qualificazione delle voci di patrimonio netto della società risultante dalla fusione poiché esso concerne gli effetti economici complessivi dell’operazione stessa e, di conseguenza, non può portare a far prevalere la stratificazione del patrimonio netto già presente presso la
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incorporata-controllante, a dispetto del dato giuridico formale che vede la controllata nella posizione di incorporante.
Pertanto, la stratificazione delle voci di patrimonio netto presente nella società che sopravvive alla fusione “segue” l’impostazione giuridica sua propria.
Ciò posto, il quesito su cui verte il presente interpello è quello di conoscere se nella fusione inversa rappresentata la stratificazione fiscale del Patrimonio Netto della società risultante dalla fusione debba essere quella della società incorporata e, conseguentemente, quale sia la corretta interpretazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 172 del Tuir.
Occorre precisare, da un lato, che la disciplina fiscale, non menzionando il “verso” della fusione per incorporazione, non discrimina tra l’ipotesi di fusione diretta e l’ipotesi di fusione inversa e, da un altro lato, che alla luce delle argomentazioni sopra esposte appare ragionevole seguire un’impostazione che privilegi l’aspetto giuridico formale dell’articolo 172 del Tuir. Ne deriva, pertanto, che anche nella circostanza in cui l’operazione di fusione abbia le caratteristiche della fusione inversa troverà applicazione il comma 5 del citato articolo 172 sempre nella sua formulazione giuridico formale.
Il menzionato comma 5 disciplina il trattamento fiscale applicabile alle riserve in sospensione di imposta, iscritte nell’ultimo bilancio delle società fuse o incorporate stabilendo che concorrono a formare il reddito dell’incorporante se e nella misura in cui non sono state ricostruite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l’eventuale avanzo di fusione; distinguendo, poi, tra le riserve in sospensione tassabili in ogni caso, se non ricostruite nel bilancio successivo alla fusione e quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che devono essere ricostruite previa sussistenza di un avanzo. Ciò al fine ultimo di tutelare le ragioni dell’erario nei confronti delle società il cui patrimonio netto viene annullato per effetto della fusione.
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Come evidenziato, nell’operazione descritta a fronte dell’annullamento delle azioni di ALFA, acquisite per effetto dell’incorporazione di BETA, non sono intaccate le riserve di ALFA, il cui Patrimonio netto non muta per effetto della fusione, ma la Riserva da “Differenza da fusione” che si è generata per effetto dell’aumento del patrimonio netto di ALFA dovuto all’incorporazione degli elementi dell’attivo e del passivo di BETA.
Per le suesposte argomentazioni, la scrivente ritiene che, anche in aderenza alla lettera della norma, nella ipotesi di fusione inversa l’articolo 172, comma 5, del Tuir trovi applicazione con riferimento alle riserve in sospensione di imposta iscritte nell’ultimo bilancio della società incorporata.
Dal momento che BETA non ha iscritto in bilancio alcuna riserva in sospensione di imposta, si ritiene che nessun obbligo fiscale deve gravare in tal senso su ALFA post fusione, se non quello di mantenere la stratificazione fiscale che il Patrimonio netto aveva ante fusione.
Alla Riserva da “Differenza da fusione” rilevata come incremento del patrimonio netto di ALFA che residua dopo l’annullamento delle azioni di ALFA stessa, deve quindi applicarsi l’articolo 172, comma 6, del Tuir che regola, invece, la natura (in termini di riserve di capitale e di utili) da attribuire all’avanzo da fusione (post ricostruzione delle riserve in sospensione previste dal precedente comma 5) e all’aumento di capitale della società incorporante, prevedendo che tali poste ereditano, in misura proporzionale, la stessa natura tributaria del capitale sociale e delle riserve che compongono il patrimonio netto della società incorporata. Conseguentemente, alla Riserva da “Differenza da fusione” deve essere attribuita, proporzionalmente, la natura tributaria del capitale sociale e delle riserve di BETA.
Per quanto attiene alla riserva in sospensione di imposta per rivalutazione dei beni di impresa ex Legge n. 266 del 2005 presente nel Patrimonio netto di ALFA ante fusione si rammenta che alla predetta rivalutazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Sezione II del Capo I della Legge 21
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novembre 2000, n. 342 (Circolare n. 18/E/2006). L’articolo 13 della legge richiamata, stabilisce, al comma 1 che “Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione”. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che: “La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile”. Unica eccezione al predetto principio è rappresentata dall’utilizzo delle riserva per copertura perdite, che non richiede l’osservanza delle formalità indicate al secondo e al terzo comma dell’articolo 2445 codice civile, anche se non si potrà procedere alla distribuzione di utili, fino a quanto la stessa non venga interamente reintegrata o ridotta in misura corrispondente all’importo utilizzato mediante deliberazione dell’assemblea straordinaria (Circolare n. 207/E/2000).
Nell’ipotesi in cui, a seguito della fusione inversa, ALFA mantenesse contabilmente la riserva in sospensione di imposta ex Legge n. 266 del 2005, in conformità a quanto già chiarito con la Risoluzione n. 32/E/2005, non si determinerebbe alcun presupposto impositivo per la tassazione della stessa.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
ROMA, 24/05/2017
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente