AGEVOLAZIONI PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA ( P.P.C.)
L’agevolazione storicamente riconosciuta agli agricoltori per l’acquisto di fondi agricoli è definita dalla legge come “agevolazione per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina”, meglio nota con l’acronimo “PPC”.
L’agevolazione PPC è stata confermata anche a partire dal primo gennaio 2014, grazie a una norma che ha introdotto una specifica eccezione all’abrogazione generalizzata di tutte le agevolazioni sulle imposte di registro relative alla compravendita di immobili (art. 1, comma 608, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).
I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole) possono dunque acquistare terreni agricoli e fabbricati pertinenziali pagando l’imposta dell’1%, mentre l’imposta di registro ordinaria per l’acquisto di terreni agricoli è attualmente fissata al 12% .
Dal primo gennaio 2014 sono state invece soppresse tutte le altre esenzioni e le agevolazioni tributarie in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, anche se previste in leggi speciali (art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’art. 26 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104).
Sono scomparse, dunque tutte le altre agevolazioni per l’acquisto di terreni agricoli (compendio unico, giovani agricoltori, territori montani, etc.).
L’agevolazione PPC consente ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale (comprese le società agricole) di acquistare fondi agricoli pagando solo l’imposta catastale dell’1% sul prezzo pagato per la compravendita, mentre l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna, anziché in percentuale sul prezzo. L’atto di compravendita e le relative copie sono inoltre esenti dall’imposta di bollo.
Il risparmio è notevole, se si considera che il regime fiscale ordinario prevede un’imposta di registro del 12% sul prezzo (con un minimo di 1.000 euro), oltre alle imposte ipotecarie e catastali di complessivi 100 euro.
Ricordiamo che la “piccola proprietà contadina” è in realtà “piccola” solo di nome, perché l’agevolazione si applica agli acquisti di terreni agricoli di qualsiasi estensione, non essendo previsto un limite all’estensione massima della proprietà per gli imprenditori agricoli professionali.
L’agevolazione PPC è attualmente disciplinata dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, in vigore dal 28 febbraio 2010, che ha convertito in legge il cosiddetto decreto milleproroghe (d.l. 194/2009). A differenza di quanto era sempre avvenuto negli anni precedenti, questa norma non ha richiamato le originarie agevolazioni PPC contenute nella legge 6 agosto 1954, n. 604, che da oltre cinquant’anni disciplinava la materia, con ripetute proroghe. Ciò significa che oggi le agevolazioni PPC sono soggette a una disciplina completamente nuova, come ha riconosciuto anche l’Agenzia delle entrate (risoluzione 17 maggio 2010, n. 36/E).
La legge di stabilità per il 2011 ha confermato le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2010. Le agevolazioni sull’acquisto di terreni agricoli sono così diventate definitive, dato che la legge ha eliminato il termine di scadenza.
Le agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina si applicano ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, e pertanto anche alle società agricole.
Sono ammessi a godere delle agevolazioni soltanto gli atti di acquisto a titolo oneroso di terreni, e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti. L’agevolazione, dunque, non può essere richiesta per l’acquisto di terreni edificabili (o comunque non agricoli), anche se l’acquirente intende destinarli all’attività agricola. L’agevolazione non si applica neppure agli atti a titolo gratuito, come le donazioni, né alle successioni a causa di morte.
La nuova norma fa espresso riferimento alle pertinenze dei terreni agricoli, quindi l’agevolazione si applica anche per i fabbricati rurali pertinenziali ai terreni agricoli, cioè con carattere strumentale alla coltivazione degli stessi.
L’Agenzia delle entrate ha preso posizione sull’applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina ai fabbricati pertinenziali di terreni agricoli, affermando che le agevolazioni possono essere concesse soltanto al fabbricato che, oltre a trovarsi in rapporto di pertinenzialità con il terreno agricolo acquistato, è situato sul medesimo terreno (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 26/E del 6 marzo 2015).
L’Agenzia delle entrate ha precisato che per fruire dell’agevolazione non è più necessario che ricorrano le condizioni precedentemente previste dalla legge n. 604/1954, ovvero circostanza che l’acquirente dedichi abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra, l’idoneità del fondo alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e la mancata alienazione nel biennio precedente di fondi rustici di oltre un ettaro. Pertanto, non è più necessario richiedere all’ispettorato provinciale agrario il certificato (prima provvisorio e poi definitivo) che attesta la sussistenza dei requisiti al fine dell’applicazione del regime agevolato (risoluzione 17 maggio 2010, n. 36/E). Il certificato, che già era stato escluso per gli imprenditori agricoli professionali, non è più necessario neppure per i coltivatori diretti. In entrambi i casi, la presenza dei requisiti previsti dalla nuova normativa viene dichiarata dal coltivatore diretto o dall’imprenditore agricolo professionale direttamente nell’atto di acquisto.
L’Agenzia delle Entrate ha espressamente riconosciuto che l’agevolazione PPC può essere richiesta anche quando il socio conferisce in una società agricola i propri terreni agricoli (e fabbricati pertinenziali), nonostante la lettera della legge faccia riferimento soltanto all’acquisto mediante atto di compravendita (Risoluzione 4 gennaio 2008 n. 3).
La legge prevede la decadenza dell’agevolazione, con il conseguente recupero delle imposte e le relative sanzioni, se l’acquirente cede volontariamente i terreni, a qualsiasi titolo, oppure cessa di coltivarli o di condurli direttamente prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. Non comportano mai decadenza dalle agevolazioni la successione a causa di morte e l’espropriazione per pubblica utilità.
Prima che siano trascorsi cinque anni, è però concessa la facoltà di trasferire o affittare il terreno a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitino l’attività di imprenditore agricolo, a condizione che si mantenga la destinazione agricola del fondo. Questa norma ha reso più facile la riorganizzazione dell’azienda agricola all’interno della famiglia, rimuovendo quello che rappresentava un grosso ostacolo al trasferimento della proprietà dei terreni, o quanto meno della gestione dell’azienda, alle nuove generazioni. L’Agenzia delle Entrate ha anche ritenuto che il conferimento di un fondo, acquistato con le agevolazioni per la PPC, in una società agricola in accomandita semplice, della quale il coltivatore diretto sia socio accomandatario e gli altri soci siano il coniuge e un figlio, effettuato nel quinquennio successivo all’acquisto, non comporta la decadenza dalle agevolazioni, perché si tratta di un’operazione finalizzata a promuovere lo sviluppo e la modernizzazione dell’attività agricola, coerentemente con la ratio che ha ispirato gli interventi legislativi volti a riconoscere la qualifica di imprenditore agricolo anche alle società (Risoluzione n. 455/E del 1 dicembre 2008).
Particolari problemi si pongono nel caso di acquisto di un fondo agricolo condotto in affitto da terzi.
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