COLTIVATORE DIRETTO
E’ considerato coltivatore diretto chi si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei terreni e all’allevamento del bestiame, purché la forza lavoro sua e dei membri del suo nucleo familiare che collaborano con lui nell’esercizio dell’attività non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità dell’azienda agricola (art. 31 della legge 590/1965). Per godere delle agevolazioni fiscali, il coltivatore diretto deve essere iscritto alla relativa gestione previdenziale agricola presso l’Inps.
Il coltivatore diretto è dunque qualcosa di diverso rispetto all’imprenditore agricolo professionale. Normalmente chi è coltivatore diretto ha anche tutti i requisiti per essere considerato imprenditore agricolo professionale, ma ciò non avviene necessariamente, perché i requisiti richiesti dalla legge per queste due figure professionali operano su piani differenti.
In passato il coltivatore diretto era un soggetto privilegiato nell’ambito del mondo agricolo, sotto tutti i profili. Era infatti l’unico destinatario delle più importanti agevolazioni fiscali concesse per l’acquisto dei terreni agricoli, prima tra tutti la p.p.c., che gli consentiva di pagare solo l’1% del prezzo. Inoltre era l’unico soggetto avente diritto alla prelazione sull’acquisto dei terreni agricoli da lui condotti in affitto, oppure confinanti con quelli di sua proprietà.
Oggi, in seguito alla riforma, l’unico di questi privilegi rimasto di sua esclusiva è il diritto di prelazione, che non è stato concesso agli imprenditori agricoli professionali, ed è stato esteso alle società agricole di persone solo quando almeno la metà dei soci è coltivatore diretto, a sottolineare la permanenza del legame tradizionale con questa figura. Le agevolazioni per l’acquisto dei terreni agricoli sono state invece estese anche agli imprenditori agricoli professionali, comprese le società agricole di ogni tipo.
Non dobbiamo pensare, però, che la riforma si sia dimenticata dei coltivatori diretti. Oltre a conservare tutti i benefici che già avevano, potranno partecipare a società agricole e anche godere della nuova agevolazione che prevede addirittura l’esenzione da qualsiasi imposta sull’acquisto di terreni per chi costituisce un compendio unico e si impegna a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni dal trasferimento.
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