TRUST – NULLITA’ DEL PIGNORAMENTO – IMPROSEGUIBILITA’ DEL PROCESSO ESECUTIVO
(Cass.civ., sezione terza, sentenza del 27 gennaio 2017, n. 2043, in IusExplorer)
Poiché legittimamente il giudice dell’esecuzione verifica anche d’ufficio l’esistenza del soggetto nei cui confronti è intentata la procedura esecutiva, va disposta la chiusura anticipata di una procedura seguita al pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee, anziché nei confronti di quest’ultimo, visto che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, né di soggettività, per quanto limitata od ai soli fini della trascrizione, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto; e neppure ostando a tale conclusione la nota di trascrizione del negozio di dotazione del trust, che non fonderebbe una valida continuità di trascrizioni con un soggetto inesistente.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 27 Gennaio 2017, n. 2043.
La sentenza si sofferma su alcuni interessanti rilievi con riferimento anche alla nota di trascrizione effettuata contro il trust e l’indicazione del trustee come soggetto “a favore” e “contro”.
Con riguardo in particolare a quest’ultimo aspetto, stante l’inesistenza di una qualsivoglia soggettività giuridica in capo al trust, per quanto limitata ai soli fini della trascrizione, la Cassazione conclude affermando come sia nulla la nota di trascrizione che rechi l’indicazione del trust come soggetto
“contro” o “a favore”.
La trascrizione di atti negoziali e giudiziali deve essere eseguita a favore o, come nel caso di specie trattandosi di pignoramento, contro il trustee, con l’indicazione nel quadro D della nota che la trascrizione avviene nei confronti di questo soggetto in tale sua specifica qualità, ossia nella sua veste
di titolare di una proprietà segregata e vincolata ad un determinato programma.
Questo principio, conclude la Corte, è valido sia per la trascrizione del pignoramento sia per altre trascrizioni, ivi inclusa quella dell’atto di conferimento di beni in trust.