PATTO DI FAMIGLIA PER L’IMPRESA
Il patto di famiglia, recentemente introdotto nel nostro ordinamento (legge 14 febbraio 2006, n. 55) è un contratto con il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie le trasferisce, in tutto o in parte, a uno o più discendenti, con il consenso del coniuge e di tutti quelli che sarebbero legittimari (eredi necessari) se la successione si aprisse in quel momento. Chi riceve l’azienda o le partecipazioni societarie deve liquidare gli altri legittimari pagando loro una somma corrispondente alla quota di eredità che gli spetterebbe, a meno che questi vi rinunzino in tutto o in parte. Il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie ha effetto immediato e definitivo, quindi non può più essere messo in discussione neanche dopo la morte del disponente, salvo alcune eccezioni espressamente indicate dalla legge. L’azienda o le partecipazioni societarie oggetto del patto di famiglia non rientrano nella successione al momento della morte del disponente, e non è ammessa l’azione di riduzione nei confronti del trasferimento, che pertanto deve intendersi come definitivo.
In precedenza un accordo del genere sarebbe stato impossibile, perché considerato espressamente nullo dalla legge. Il patto di famiglia rappresenta dunque un’importante eccezione al divieto dei patti successori tradizionalmente previsto dalla nostra legislazione.
Nella legge che ha introdotto il patto di famiglia, gli aspetti fiscali erano stati completamente ignorati, e ciò aveva ostacolato l’immediata applicazione delle nuove norme. La legge finanziaria per il 2007, in seguito alla reintroduzione delle imposte sulle successioni e donazioni, ha però disposto, a certe condizioni, l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende o rami di azienda, di quote sociali e di azioni a favore dei figli e degli altri discendenti. La legge ha previsto espressamente che l’esenzione si applica anche ai trasferimenti effettuati tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile.
Oggi, pertanto, abbiamo un’indicazione più chiara sulle imposte da applicare al patto di famiglia, anche se il ritorno dell’imposta di donazione rende in molti casi meno conveniente il nuovo istituto.
L’esenzione espressamente prevista dal legislatore, inoltre, conferma l’opinione, prevalente tra gli interpreti, secondo cui i trasferimenti che avvengono con il patto di famiglia rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta di donazione. In particolare il patto di famiglia può essere equiparato a una donazione modale, cioè a una donazione in cui il donatario ha l’onere di versare una somma di denaro (o trasferire beni in natura) agli altri legittimari. Questi ultimi, dunque, sono destinatari di una donazione indiretta da parte del disponente.
Dal primo gennaio 2007, quindi, i trasferimenti di aziende o rami di azienda, di quote sociali e di azioni a favore dei figli e degli altri discendenti, nell’ambito dei patti di famiglia sono esenti dall’imposta di donazione e successione. Se l’azienda comprende beni immobili, il trasferimento è esente anche dalle imposte ipotecarie e catastali che dovrebbero gravare su di essi.
L’esenzione, però, si applica solo in presenza di alcune condizioni, espressamente indicate dalla legge. Prima di tutto, se si tratta di azioni o quote di srl l’esenzione si applica solo alle partecipazioni che consentono al beneficiario di acquisire o integrare il controllo della società attraverso la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Nessuna limitazione è invece prevista per le società di persone (s.n.c., s.a.s. e società semplici), quindi sembra che l’esenzione dalle imposte sia concessa anche per le partecipazioni che non consentono al beneficiario di acquisire la maggioranza. Ciò è pienamente giustificato, peraltro, dalle peculiari caratteristiche delle società di persone, nelle quali le decisioni più importanti devono essere prese all’unanimità e pertanto risulta improprio parlare di una posizione di controllo della società.
Inoltre il beneficiario deve impegnarsi espressamente a proseguire nella gestione dell’azienda, o a mantenere il controllo della società, per almeno cinque anni dopo il trasferimento, a pena di decadenza dall’agevolazione. A tal fine il beneficiario deve rendere un’apposita dichiarazione nell’atto con il quale viene stipulato il patto di famiglia. In caso di mancato rispetto dell’impegno assunto, sarà applicata l’imposta di donazione nella misura ordinaria (4%), ed eventualmente le imposte ipotecarie (2%) e catastali (1%) sugli immobili, oltre alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato e agli interessi di mora.
La necessità che, per godere dell’esenzione fiscale, il trasferimento di azioni o quote di s.r.l. abbia per oggetto una partecipazione che consente al beneficiario di acquisire o integrare il controllo della società, può creare qualche problema, nell’ambito del patto di famiglia, quando il beneficiario non è uno solo dei figli. Infatti, la ripartizione delle partecipazioni fra due o più discendenti impedirebbe a ciascuno di essi di acquisire, da solo, il controllo della società, e di conseguenza farebbe venire meno l’esenzione per tutti. L’Agenzia delle entrate, nel primo chiarimento fornito sul tema, ha mostrato di interpretare questa norma in modo restrittivo. L’unica possibilità per godere dell’esenzione sembra essere quella che il pacchetto di controllo della società sia intestato ai figli in modo indiviso, cioè essi diventino comproprietari dell’intera partecipazione di controllo, nominando poi un rappresentante comune nei confronti della società. Si tratta sicuramente di una complicazione, ma attualmente sembra essere l’unica soluzione per ottenere l’esenzione quando il trasferimento avviene a favore di più discendenti. La divisione delle quote o azioni potrà dunque avvenire solo dopo cinque anni dal trasferimento.
Grazie all’esenzione introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, il trasferimento a favore dei discendenti avviene in esenzione dall’imposta, in presenza dei requisiti sopra indicati. Più complesso è invece il discorso per quanto riguarda la liquidazione ai legittimari. Come abbiamo visto, il patto di famiglia può essere equiparato a una donazione modale, cioè a una donazione in cui il beneficiario ha l’onere di versare una somma di denaro (o trasferire beni in natura) agli altri legittimari. Ciò significa che i legittimari che ricevono la liquidazione sono destinatari di una donazione indiretta da parte del disponente. Possiamo infatti escludere che essi ricevano una donazione da parte del beneficiario del patto di famiglia, dato che egli liquida i legittimari in esecuzione di un obbligazione assunta con il disponente nel patto di famiglia. E’ come se il padre dicesse al figlio: “Io ti lascio l’azienda, ma tu devi dare questa somma ai tuoi fratelli”. Trattandosi di una donazione indiretta da parte del disponente, la liquidazione dei legittimari è tassata con l’aliquota prevista per la donazione ai discendenti o al coniuge (4%), e soprattutto può beneficiare della franchigia di un milione di euro per ciascuno dei legittimari.
Se così non fosse, cioè se la liquidazione ai legittimari fosse tassata in modo più gravoso, il patto di famiglia sarebbe di fatto inutilizzabile, in molte situazioni, per il costo fiscale eccessivo, e ciò rappresenterebbe un grave ostacolo al passaggio generazione dell’impresa.
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