L’eredità e le banche
La legge vigente prevede che le banche e gli altri intermediari finanziari richiedano la prova della presentazione della dichiarazione della successione prima di mettere a disposizione degli eredi i rapporti già intestati a nome del defunto. Questo non era più necessario dal 2001 al 2006, quando era stata abrogata l’imposta di successione. Con il ritorno dell’imposta rivive anche la norma che vieta alle banche di rendere disponibili agli eredi il denaro e gli investimenti del defunto, se non viene dimostrata la presentazione della dichiarazione di successione.
Questa regola vale anche quando non è dovuta alcuna imposta, grazie all’applicazione della franchigia. Anche in questi casi, che sono i più numerosi, la dichiarazione di successione deve essere presentata, e quindi le banche sono tenute a richiederla, a meno che il coniuge e i figli, quali unici eredi, dichiarino sotto la propria responsabilità che l’attivo ereditario, nel suo complesso, non è superiore a 25.823 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, il che li esenta dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione.
Le banche possono inoltre richiedere la prova della qualità di eredi. Normalmente questa prova consiste in un atto notorio, nel quale due persone, che non devono essere parenti degli eredi né interessati in qualche modo all’atto, si presentano davanti al notaio per dichiarare sotto giuramento chi sono gli eredi del defunto, avendone diretta conoscenza. Alcune banche si accontentano però di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa direttamente dagli eredi, sempre davanti al notaio. E’ quindi opportuno chiedere alla propria banca quale documentazione occorre presentare. E’ inoltre necessaria una copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento, se presente, ed eventualmente una copia autentica della rinuncia all’eredità da parte di qualcuno degli eredi.
Con l’imposta di successione rivivono anche le regole sull’apertura delle cassette di sicurezza. Anche queste erano divenute inapplicabili dal 2001 al 2006, in seguito all’abrogazione dell’imposta, ma sono tornate pienamente in vigore. Se il defunto era titolare o cointestatario di una cassetta di sicurezza, infatti, essa non può essere aperta se non in presenza di un notaio oppure di un funzionario dell’Agenzia delle entrate, che redige il verbale del suo contenuto. Il verbale deve essere allegato alla dichiarazione di successione.
ARGOMENTI CORRELATI
ULTIMI ARTICOLI