Incapaci e minori d’età
Le persone incapaci di intendere e volere sono soggette a regole particolari, destinate a proteggere la loro persona e i loro interessi economici.
Nei rapporti giuridici, gli incapaci sono rappresentati da un soggetto, individuato dalla legge o nominato dal giudice, che agisce in loro nome e per loro conto.
Chi non è pienamente capace di intendere e di volere non può stipulare atti pubblici, né il notaio può autenticare la sua firma. Per porre in essere qualsiasi rapporto giuridico, il soggetto incapace deve dunque essere rappresentato in una delle forme previste dalla legge.
Fino a qualche anno fa, le uniche forme per far risultare l’incapacità di una persona erano l’interdizione e l’inabilitazione. Oggi, un ruolo importante è svolto dalla figura dell’amministratore di sostegno, che può essere nominato con un procedimento più semplice e rapido, per venire incontro alle esigenze di chi si trova in una situazione di difficoltà.
In ogni caso, il tutore o l’amministratore di sostegno devono sempre essere autorizzati dal giudice per compiere qualsiasi atto notarile. Il notaio può occuparsi anche del ricorso da presentare al giudice per ottenere l’autorizzazione.
I minori di età (cioè le persone di età inferiore ai 18 anni) sono rappresentati dai genitori, di solito congiuntamente, e in casi particolari da uno solo di essi. Anche in questo caso i genitori devono essere autorizzati dal giudice per compiere qualsiasi atto notarile, e notaio provvede al ricorso da presentare al giudice per ottenere l’autorizzazione.
Regole particolari sono dettate anche per l’eredità devoluta a incapaci o minori di età, che devono sempre accettare l’eredità con beneficio di inventario, previa autorizzazione del giudice, e poi redigere l’inventario con l’intervento del notaio.
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