Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS)
Il termine ONLUS viene spesso usato a sproposito, per indicare qualsiasi ente non commerciale, e in particolare le associazioni. In realtà l’uso del termine ONLUS è rigorosamente vietato a chi non possiede i requisiti previsti dalla legge 460/1997.
Le ONLUS, sigla che significa Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, sono solo quegli enti che svolgono le attività considerate socialmente utili e specificamente indicate dalla legge.
Sono ONLUS gli enti non commerciali che perseguono esclusivamente fini di utilità sociale e svolgono un’attività nei campi dell’assistenza sociale o sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione o formazione, dello sport dilettantistico, della tutela dei beni di interesse artistico o dell’ambiente, della promozione della cultura e dell’arte, della tutela dei diritti civili, però queste attività non possono essere rivolte ai soci, come avviene ordinariamente nelle associazioni, ma devono essere destinate ad arrecare benefici a persone svantaggiate a causa delle proprie condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (oppure a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari).
Possono essere ONLUS le associazioni, i comitati, le fondazioni, le cooperative, gli enti ecclesiastici e altri enti privati (con esclusione delle società commerciali non cooperative) purché abbiano esclusivamente fini di utilità sociale. Solo per le fondazioni è prevista anche la possibilità di svolgere attività di ricerca scientifica.
Lo statuto delle ONLUS, redatto in forma scritta autenticata dal notaio (o almeno registrata), deve prevedere espressamente il divieto di svolgere attività diverse e di distribuire utili in qualsiasi forma, e l’obbligo di impiegare gli utili per la realizzazione delle attività istituzionali, di redigere un bilancio annuale e di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, a fini di pubblica utilità. Inoltre deve contenere una disciplina uniforme del rapporto associativo, che garantisca agli iscritti maggiori di età il diritto di voto nella modifica delle norme interne e nella nomina degli amministratori. Nella loro denominazione deve essere incluso il termine ONLUS. Gli enti ecclesiastici sono dispensati dagli ultimi due requisiti, mentre alle fondazioni non si applica, per ovvie ragioni strutturali, quello relativo alla disciplina del rapporto associativo.
Presso il Ministero delle finanze è stata istituita un’anagrafe nella quale devono iscriversi le ONLUS al fine di godere delle agevolazioni fiscali. La mancata iscrizione comporta, comunque, solo l’inapplicabilità delle agevolazioni fiscali fino al momento dell’iscrizione. Ricordiamo che le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le organizzazioni non governative di cui alla legge 49/1987 sono in ogni caso considerate ONLUS, senza bisogno di adeguamento statutario né di iscrizione nell’anagrafe. Le agevolazioni, che si aggiungono a quelle concesse a tutti gli enti non commerciali, comprendono l’esenzione dall’imposta di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dai tributi locali e dall’imposta sugli spettacoli. Per quanto riguarda le imposte sul reddito, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali destinate esclusivamente a finalità di solidarietà sociale. Sono previste agevolazioni sull’imposta di registro, sull’Iva e per le lotterie o pesche di beneficenza.
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